Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 18-04-2011, n. 15480 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania in data 9 aprile 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 24 gennaio 2008, che aveva condannato A.A. alla pena di giorni 30 di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 61, 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 perchè, in assenza del necessario permesso di costruire, aveva realizzato una ristrutturazione di una porzione di fabbricato esistente, nonchè altro manufatto in c.a. per una complessiva superficie di circa mq.

63 (in (OMISSIS), il 7 novembre 2005).

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed erronea applicazione della L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 14 in relazione alla L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6, lett. a).

Parte delle opere eseguite nell’immobile sarebbero sottratte al regime della concessione edilizia in quanto compresi negli interventi per i quali la vigente normativa regionale richiede la semplice denuncia di inizio attività (L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 14 sulla semplificazione delle procedure).

I lavori edilizi consistenti nella ristrutturazione di una porzione di fabbricato esistente, come contestato nel capo a) dell’imputazione, sarebbero sottratti ex lege al regime concessorio ed a quello autorizzatorio, riconoscendosi al proprietario il diritto di iniziare i lavori dietro semplice denuncia all’autorità amministrativa comunale: la violazione di tale disposizione non comporta alcuna sanzione di natura penale, quindi erroneamente i giudici avrebbero affermato la responsabilità quanto alla parte di condotta consistita nell’aver eseguito opere di ristrutturazione di un preesistente fabbricato, mentre avrebbero dovuto dichiarare che tale fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione dell’art. 157 c.p., in quanto il reato è estinto per prescrizione: poichè la contestazione fa riferimento al 7 novembre 2005, nel periodo intercorrente tra la pronunzia di merito (31 marzo 2010) e la scadenza del termine previsto per la proposizione del presente gravame, è maturato il termine di prescrizione (tre anni, ante novella, per le contravvenzioni punibili con l’ammenda) e per conseguenza i reati stessi devono essere dichiarati estinti.

Alla data di presentazione del presente ricorso, inoltre, risulterebbe maturato (6 maggio 2010) il termine massimo di prescrizione di quattro anni e sei mesi per il reato punito con la pena detentiva, di cui al capo a) della imputazione.
Motivi della decisione

1 Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La L.R. siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (legge finanziaria), all’art. 14 ha stabilito che trova applicazione nel territorio della regione l’art. 1, commi da 6 a 10 della L. 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), ed il comma 6 di tale ultimo testo normativo dispone che in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4 e successive modificazioni: "…omissis….. b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;…. omissis….".

Peraltro i lavori abusivi contestati alla ricorrente attengono non già ad una mera ristrutturazione di un edificio preesistente, ma alla contestuale realizzazione di una nuova edificazione adiacente in cemento armato, adiacente alla preesistente, per una superficie finale di mq 63: essendo quindi del tutto mutata sia la volumetria che la sagoma, non si è in presenza di una mera ristrutturazione come sopradefinita, la cui esecuzione sarebbe stata regolamentata in via semplificata, ma è stata realizzata una vera e propria diversa unità immobiliare, la quale come tale doveva essere preventivamente autorizzata.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è fondato solo in relazione ai capi b) e c), afferenti alle contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94 relative alle violazioni della normativa antisismica come contestate, essendo tali reati estinti per intervenuta prescrizione in data 5 giugno 2009.

Di contro, va respinta l’eccezione di intervenuta prescrizione dei reati contestati nei residui capi di imputazione della sentenza.

Per tali fattispecie ascritte alla ricorrente, i termini di prescrizione, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, non risultano affatto decorsi.

Infatti poichè i termini di prescrizione seguono la disciplina antecedente alla novella del 2005, va osservato che il processo penale è stato sospeso per la durata di mesi otto e giorni ventinove, atteso il rinvio deciso all’udienza del 16 aprile 2007, per l’udienza del 24 gennaio 2008, rinvio disposto su istanza del difensore motivata per essere impegno in altro procedimento penale.

Tale periodo ha comportato la pari sospensione del decorso dei termini di prescrizione, che sarebbero giunti a maturazione solo il 5 febbraio 2011.

Pertanto il ricorso va accolto solo limitatamente alla declaratoria di prescrizione dei capi b) e c) dell’imputazione e va rigettato nel resto.

Deve pertanto essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata solo limitatamente alla condanna per le contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94 con eliminazione della relativa pena di giorni quattro di arresto ed Euro ottanta di ammenda.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi b) e c) (contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94) perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni quattro di arresto ed Euro ottanta di ammenda, rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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