Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 14 marzo 2007 rigettava l’appello principale proposto da C.L., e quello incidentale proposto da P.A., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 6 settembre 2006, in punto assegno divorzile.

Ricorre per cassazione il C..

Resiste con controricorso la P., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n. 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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