Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 18-04-2011, n. 15561 Procedimento penale minorile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15-3-2010 il GIP. presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso dichiarava non luogo a procedere nei confronti di D.F.R., perchè trattasi di persona non imputabile, ai sensi dell’art. 97 c.p. e D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, non avendo l’imputato raggiunto gli anni quattordici all’epoca del fatto, contestato ai sensi dell’art. 582 c.p..

Avverso tale sentenza proponevano ricorso – in data 7 aprile 2010 – i genitori esercenti la potestà, – D.F.P. e S. E. – deducendo la:

1- la violazione dell’art. 11 preleggi e la violazione e mancata applicazione della L. n. 176 del 1991, artt. 16 e 40, oltre la violazione dell’art. 30 Cost. e mancata applicazione dell’art. 77 c.p.p..

Sul punto rilevava che il processo minorile si ispira ai criteri giuridici delle "Regole di Pechino", ed alla presunzione di innocenza, oltre che alla Convenzione ONU del 1991.

– A riguardo i ricorrenti osservavano che sarebbe stata più favorevole al minore la sentenza di assoluzione, e che pertanto sarebbe da consentire ai genitori un intervento nella fase antecedente alla emanazione della sentenza di cui al D.P.R. n. 448 del 1998, art. 26 e art. 425 c.p.p..

2- Deducevano altresì la nullità della notifica del deposito della sentenza, essendo tale notifica avvenuta "agli esercenti la potestà sul minore D. L., Sig. D.F.P. e S.E.", ritenendo che si fosse provocata incertezza sul fatto contestato nei destinatari che erano ignari del procedimento.

3- Inoltre rilevavano che la sentenza risulta motivata in modo insufficiente nel capo relativo all’accoglimento del merito.

A riguardo evidenziavano la violazione dell’art. 111 Cost. per mancanza del contraddittorio, oltre al vizio di illogicità e manifesta infondatezza della motivazione.

Lamentavano la carenza di motivazione sul grado di maturità del minore e osservavano che ai fini del giudizio di responsabilità si sarebbe dovuta valutare la esistenza delle circostanze scriminanti, eventualmente esistenti, in ordine a lesioni per le quali si sarebbe potuta pronunziare l’assoluzione dell’imputato.

4- Infine si evidenziava la "ambiguità" della motivazione riferita alla eventuale applicazione di misure di sicurezza nei confronti del minore, ai sensi dell’art. 37 c.p.p. (rectius da intendersi riferimento al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 37).

Separatamente veniva depositata memoria in data 26/10/2010, dal difensore dei ricorrenti, ex art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 611 c.p.p. richiamando i motivi di ricorso ed integrandoli con richiami ai principi ispiratori del processo minorile ed alla violazione dell’art. 111 Cost..

Ulteriore memoria veniva depositata dallo stesso difensore, nella qualità di unico difensore del minore, con atto depositato il 1-12- 2010.
Motivi della decisione

La Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

Invero deve evidenziarsi, in primo luogo, l’assoluta genericità delle censure articolate nel primo motivo di impugnazione, ove vengono formulate censure per violazione del diritto di difesa, ed erronea applicazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, oltre che di violazione dell’art. 127 c.p.p..

Invero deve evidenziarsi che tali censure si palesano, oltre che generiche, manifestamente prive di fondamento, atteso che la declaratoria di incapacità del minore di età inferiore al quattordicesimo anno, può avvenire d’ufficio, ai sensi della normativa richiamata dal ricorrente.

Posto che il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26 si intitola – "Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità", deve evidenziarsi che tale pronunzia può intervenire d’ufficio.

D’altra parte non è dato censurare la sentenza impugnata per omessa valutazione della eventuale esistenza di condizioni per escludere la responsabilità dell’imputato, dato che la motivazione su tali elementi può essere implicita – (v. Cass. Sez. 5, del 30-10-2008, n. 40550).

Nè sono evidenziate nullità dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza ai genitori esercenti la potestà, ai quali è stato ritualmente notificato il provvedimento nella qualità, mentre resta avulsa dalla deduzione in contraddittorio tra le parti la pronunzia della incapacità del minore derivante dall’età, essendo essa rilevabile d’ufficio dal Giudice.

Deve pertanto ritenersi manifestamente infondato il motivo che censura la valutazione del rapporto tra imputabilità del minore e colpevolezza dello stesso, mentre il GIP si è limitato a rilevare che ricorrevano i presupposti per accogliere le richieste del PM di dichiarare non luogo a procedere ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26.

Al riguardo la sentenza specifica l’esistenza delle condizioni previste per applicare la disposizione citata, e l’accertamento di tali presupposti resta incensurabile in questa sede, essendo preclusa la diversa valutazione delle condizioni per dichiarare non luogo a procedere, in presenza di motivazione dalla quale emerga la esistenza di un fatto e dovendo ritenersi l’incapacità del soggetto imputato, ex lege.

– Quanto alle argomentazioni inerenti alla eventuale applicazione delle misure di sicurezza ex art. 37 D.P.R. citato, si rileva che le doglianze dei ricorrenti restano prive di ogni riferimento a violazioni di legge, essendo dette misure prive di attuale applicazione, e suscettibili di intervenire previe ulteriori valutazioni del Tribunale competente.

Restano altresì inammissibili per assoluta genericità i rilievi difensivi circa le pretese violazioni di legge e art. 111 Cost. alla stregua delle considerazioni che precedono.

La Corte deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

– Dispone l’oscuramento dei dati come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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