Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15553

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 06 giugno 2006 rigettava l’appello proposto da F.M.T.R., nei confronti di Fa.Do., avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 19 ottobre 2001, in punto assegnazione della casa coniugale ed assegno divorzile.

Ricorre per cassazione la F..

Non ha svolto attività difensiva il Fa..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n. 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva l’intimato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *