Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 18-04-2011, n. 15513

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12-6-2009 la Corte di Appello di Salerno confermava nei confronti di S.S. la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno – Sez.Dist. di Mercato Sanseverino -, in data 11-1-08, con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 582 c.p., e condannato con le generiche alla pena di mesi tre di reclusione con applicazione dell’indulto (fatto commesso il (OMISSIS), come da rubrica.

L’imputato era stato altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso la sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione.

Deduceva a riguardo che la motivazione era stata formulata per relationem ed era priva di specificità sul percorso logico seguito dalla Corte per confermare la decisione di primo grado.

Peraltro rilevava che non era comprensibile la decisione adottata in ordine alla richiesta di compensazione delle spese, essendo sussistenti le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2 per l’intervenuta assoluzione del S. dalle altre fattispecie contestate come da rubrica (reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p.).

Pertanto la difesa chiedeva l’annullamento della sentenza, richiamando i motivi di appello.
Motivi della decisione

La Corte rileva l’inammissibilità del ricorso.

Invero le doglianze del ricorrente inerenti alla manifesta illogicità della motivazione, si rivelano del tutto generiche,e manifestamente infondate.

Invero, avendo il giudice di appello ritenuto del tutto condivisibili le argomentazioni svolte in primo grado a carico dell’imputato- condannato per aver cagionato lesioni alla propria moglie, come contestato, ed al risarcimento del danno in favore della parte civile – deve ritenersi correttamente motivata la sentenza impugnatacene per relationem, non essendo per di più trascurata la confutazione delle richieste formulate in grado di appello (come si evince da specifici richiami alle deduzioni difensive, puntualmente contrastate in base a dati processuali – quale il referto attestante le lesioni subite, compatibile con la deposizione della persona offesa, e la valutazione di attendibilità della stessa parte lesa, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte.

Pertanto è manifestamente infondata la censura difensiva tendente ad affermare che resta carente l’illustrazione dell’iter logico seguito dal giudice per addivenire alla decisione impugnata, così come si deve riconoscere la coerenza della decisione con le fonti probatorie ivi richiamate.

In secondo luogo resta inammissibile la censura riguardante la mancata compensazione delle spese tra le parti, essendo stata puntualmente motivata, in modo congruo, la decisione sul punto, evidenziando come non fossero stati addotti dalla difesa motivi specifici a sostegno della richiesta di compensazione, nè potrebbe attribuirsi rilevanza alla assoluzione intervenuta per altri capi di imputazione, essendo escluso dal processo penale il principio della soccombenza reciproca delle parti. Tale decisione, aderente ai canoni normativi e motivata secondo l’apprezzamento discrezionale del giudice di appello, resta incensurabile in questa sede, come da giurisprudenza delle Sezioni Unite- per cui si richiama sentenza del 2-luglio 1997,n.3, Dessimone ed altri sub art. 541 c.p.p..

La Corte deve pertanto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali oltre al versamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *