Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 19-04-2011, n. 15609 Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Catania, concesse la sospensione condizionale della pena e confermò nel resto la sentenza 15.7.2008 del giudice del tribunale di Catania, che aveva dichiarato B.D.A. colpevole del reato di cui all’art. 718 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi tre di arresto e di Euro 206,00 di ammenda, con la confisca degli apparecchi videopoker.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. nonchè alla mancata sostituzione della pena detentiva in pecuniaria.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato perchè i giudici del merito, pur a fronte di richieste del tutto generiche, hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche (in considerazione dei precedenti penali dell’imputato ed in difetto di specifiche circostanze che attenuassero la responsabilità), sia in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. ed alla mancata sostituzione della pena detentiva (in considerazione del ruolo avuto dall’imputato, il quale, pur non avendo organizzato il giuoco d’azzardo, lo aveva comunque gestito).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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