Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15550 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 15 dicembre 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da D.S. R. per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania promosso dall’istante nei confronti del Comune di S. Giorgio a Cremano ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del riposo compensativo.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 2000, non si era ancora concluso, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, e, tenuto conto delle limitate ripercussioni psicologiche del ritardo nella definizione della controversia, riflettente aspetti secondari del trattamento retributivo, della scarsa incidenza delle spese processuali, connessa alla natura collettiva del ricorso, e dello scarso interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, dimostrato dalla mancata adozione di iniziative sollecitatorie, ha liquidato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 2.000,00; ha ritenuto invece ingiustificato il riconoscimento dell’ulteriore bonus richiesto dall’istante, in considerazione dell’oggetto della controversia, che non rivestiva particolare importanza: considerato infine l’esito del giudizio, caratterizzato da un apprezzabile ridimensionamento della pretesa azionata, ha dichiarato compensate per metà le spese processuali, ponendo il residuo a carico dell’Amministrazione.

2. – Avverso il predetto decreto il D.S. propone ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma. come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1, 23 novembre 2010, n. 23654;

14 febbraio 2008. n. 3716).

2. — Sono parimenti infondati il quarto, il quinto ed il sesto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards europei, senza fornire un’adeguata motivazione.

2.1 – Questa Corte, infatti, ha ripetutamele affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo. che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750.00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass.. Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali principi sono stati espressamente richiamati dalla Corte d’Appello, la quale tuttavia, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, ha operato una consistente riduzione rispetto ai parametri elaborati dalla Corte EDU, in quanto ha assunto come base di calcolo un importo di Euro 800,00 per ciascun anno di ritardo, decurtandolo poi ulteriormente e riconoscendo in tal modo all’istante, in relazione all’accertato ritardo di cinque anni nella definizione del giudizio, la somma complessiva di Euro 2.000,00, pari ad un importo unitario di Euro 400,00. Tale valutazione, peraltro, non risulta affatto immotivata, avendone la Corte spiegato ampiamente le ragioni, mediante la specifica sottolineatura delle deboli ripercussioni del ritardo sulla psiche del ricorrente, conseguenti alla scarsa rilevanza dell’oggetto della controversia, riguardante aspetti secondari del trattamento retribuivo, alla limitata incidenza delle spese processuali, derivante dalla natura collettiva del ricorso, e, da ultimo, al disinteresse del ricorrente alla decisione, concretatosi nella mancata proposizione dell’istanza di prelievo.

Il ricorrente lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, senza però spiegare i motivi per cui ritiene che nel ragionamento seguito dalla Corte d’Appello non sia rintracciabile il criterio logico che l’ha condotta alla formazione del proprio convincimento e che le ragioni poste a fondamento della decisione siano tali da elidersi a vicenda e da non consentire quindi l’individuazione della ratio decidendi. Ciò rende evidente che, sotto l’apparenza della denuncia di un vizio di motivazione, egli mira in realtà a sollecitare una revisione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto compete la valuta/ione del danno, nei limiti segnali dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 e dai parametri elaborati dalla Corte EDU. 3. – Sono altresì infondati il settimo e l’ottavo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – Premesso che il decreto impugnato non ha affatto omesso di pronunciare in ordine alla predetta domanda, negando espressamente e motivatamente il bonus in considerazione della scarsa importanza dell’oggetto della controversia, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.

Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684): dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass.. Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. – Sono infine infondati il nono ed il decimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato parzialmente compensate le spese processuali, sul presupposto della contumacia dell’Amministrazione.

4.1. – Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello non ha affatto giustificato la statuizione sulle spese processuali con la contumacia del Ministero, il quale d’altronde, come si evince dalla narrativa del decreto, si era ritualmente costituito in giudizio; essa ha fatto invece riferimento all’esito della lite, caratterizzato dalla liquidazione di un indennizzo notevolmente inferiore all’importo richiesto dal ricorrente (Euro 13.500.00), e quindi da un ridimensionamento della pretesa azionata la cui considerazione, immune da vizi logico-giuridici, appare idonea a sorreggere la decisione, sottraendola al sindacato di questa Corte.

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna D.S.R. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 500,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

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