T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 941 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, i coniugi N. hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Noto – a seguito di un esposto presentata dall’associazione Legambiente – ha annullato in autotutela la precedente concessione edilizia rilasciata in data 02/02/1985, trattandosi di concessione edilizia rilasciata successivamente all’entrata in vigore del D.A. n. 81 del 14/03/1984 il qual prescrive che nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo nel quale è dedotto il vizio di eccesso di potere per carente motivazione e per mancanza delle ragioni di pubblico interesse all’annullamento del titolo edilizio.

Il Comune di Noto, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, il ricorso è stato posto in decisione come da verbale.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va innanzitutto rilevato come il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza del vincolo derivante dall’istituzione dell’oasi faunistica di Vendicari, avventa in epoca anteriore al rilascio della concessione edilizia. Inoltre, va precisato che quando vi è il rilascio di una concessione edilizia o di un permesso di costruire in una zona sottoposta a vincoli di inedificabilità non solo sussiste l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata – circostanza, questa, che secondo la giurisprudenza dell’epoca di adozione del provvedimento impugnato avrebbe comunque consentito l’esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 1989, n. 272) – ma vi è un ulteriore e specifico interesse, volto alla salvaguardia dell’area protetta e ad evitare che questa sia permanentemente soggetta ad un utilizzo che non poteva essere autorizzato.

Al riguardo, il Collegio non ignora che il potere di autotutela deve essere esercitato nel rigoroso rispetto dei parametri costituititi dall’obbligo di motivazione, dalla presenza di concrete ragioni di pubblico interesse non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità, dall’adeguata istruttoria e dalla valutazione dell’affidamento delle parti private. Tuttavia deve ricordato anche l’indirizzo giurisprudenziale, in base al quale, in determinate ipotesi, l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo è da considerarsi in re ipsa. Tra queste è annoverabile l’ipotesi di annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo edilizio illegittimo a fronte dell’esigenza di garantire e tutelare l’equilibrato sviluppo del territorio e l’osservanza della vigente disciplina urbanistica, rispetto alla quale l’opera da realizzare si ponga in aperto e permanente contrasto (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2005, n. 6630; sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5601; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 15 giugno 2005, n. 1110) e, in specie, a fronte dell’esigenza di salvaguardare i caratteri e i pregi ambientali e paesaggistici dei luoghi attinti dagli interventi assentiti (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 08 giugno 2007, n. 3009; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 gennaio 2005, n. 48).

A tale ultimo riguardo, è stato rimarcato che l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia rilasciata in contrasto con i vincoli paesaggistici gravanti sulla zona non presuppone una peculiare comparazione tra l’interesse pubblico all’eliminazione degli atti viziati e il confliggente interesse privato alla conservazione degli stessi, stante l’evidente sussistenza dell’interesse di rango costituzionale ( art. 9 Cost.) alla tutela del paesaggio e la sua preminenza su qualunque altro interesse pubblico o privato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 278; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 gennaio 2005, n. 48; TAR Campania, Napoli, sez. III, 10 aprile 2007, n. 3193)

Per quanto sopra, il ricorso è infondato e va respinto.

Nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.

respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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