Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15549 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.A. ha proposto ricorso a questa Corte ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Roma il 7 febbraio 2007 nel corso dell’udienza di comparizione dei coniugi M.A. e F.E. dinanzi a sè nel procedimento di separazione personale consensuale; ordinanza con la quale è stato ritenuto inammissibile l’intervento volontario svolto nel procedimento dal ricorrente al fine di far valere, nei confronti sia del figlio An. sia della F., il suo diritto di proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), opponendosi – anche in ragione della pendenza di un giudizio di risoluzione del comodato- alla emissione ed alla trascrizione del provvedimento di assegnazione del diritto di abitazione sull’immobile quale casa familiare. Il ricorrente censura la statuizione con la quale il Presidente ha ritenuto inapplicabile nella specie l’art. 105 c.p.c., per essere i coniugi le uniche parti del procedimento per separazione, che ha ad oggetto diritti personalissimi dei medesimi.

Denuncia vizio di motivazione (la argomentazione esposta nel provvedimento riguarderebbe le sole domande inerenti alla separazione, non quella azionata con l’intervento) nonchè violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 105 c.p.c. (per la cui applicazione sarebbe sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relativa al medesimo oggetto sostanziale). Resistono gli intimati Ma.

A. e F.E. con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento che, ai fini dell’applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7, non è qualificabile come sentenza, cioè come provvedimento decisorio incidente su diritti, idoneo a divenire definitivo.

L’ordinanza impugnata, peraltro emessa in un procedimento di volontaria giurisdizione quale è quello di separazione consensuale dei coniugi, è invero un provvedimento ordinatorio meramente processuale, come tale privo di natura decisoria. Non è dunque impugnabile ai sensi della richiamata norma della Costituzione, neppure ove, come nella specie, si lamenti la violazione temporanea di diritti sostanziali ovvero si deduca la lesione di situazioni con rilievo meramente processuale (cfr. Cass. n. 26631/2008; n. 1841/2011). La declaratoria della inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che determina in Euro 1.500,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *