Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 19-04-2011, n. 15607 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

trattandosi di errore non determinante nullità.
Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 18 gennaio 2010 dal Tribunale di Salerno e con la quale, su concorde richiesta delle parti, si applicava a L.R.A. la pena finale di giorni 14 di reclusione ed Euro 228,00 di multa per violazione dell’art. 81 cpv c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1.

Con un unico motivo di ricorso il Pubblico Ministero ricorrente deduceva la violazione degli artt. 23 e 132 cpv c.p. in quanto la pena della reclusione risultava inferiore al tetto minimo di legge.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come correttamente osservato dal PG ricorrente, la pena irrogata dal giudice di prime cure sull’accordo delle parti è inferiore al limite minimo di giorni quindici indicato dall’art. 23 c.p. per la reclusione, che non poteva essere superato nella quantificazione della pena come stabilito dall’art. 132 c.p., comma 2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23 c.p. deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo (v., da ultimo, Sez. 2 n. 24864, 16 giugno 2009).

Si è inoltre precisato che tale limito minimo trova applicazione anche in sede di patteggiamento (v., da ultimo, Sez. 2 n. 5973, 15 febbraio 2010).

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio disponendo, altresì, la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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