Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 19-04-2011, n. 15606 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Napoli confermò la sentenza 11.4.2007 del tribunale di Benevento, che aveva dichiarato G.L. colpevole del reato di violenza sessuale (in esso assorbito quello di molestia) in danno di I.N. A. per essersi avvicinato alla stessa mentre era alla guida della sua auto insieme ad una amica ed averle palpato parti intime, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità delle testimoni non essendovi coerenza tra i racconti delle due donne.

2) violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e artt. 600 e 609 cod. pen. perchè la deposizione della persona offesa non è veritiera non avendo avuto l’imputato la possibilità di toccare le sue parti intime.

3) violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e artt. 600 e 609 cod. pen. perchè la denunzia querela è stata presentata dalla donna non la stessa sera ma il giorno successivo, ossia dopo aver parlato con la figlia ed aver saputo dei diverbi tra la stessa e la sorella dell’imputato.

4) violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e artt. 600 e 609 cod. pen. perchè il capo di imputazione era errato.

5) violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e artt. 600 e 609 cod. pen. perchè è errata la applicazione della pena accessoria.
Motivi della decisione

I motivi si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sono comunque manifestamente infondati perchè la corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa e provata la responsabilità dell’imputato per il reato contestatogli.

Inoltre, i motivi sono anche del tutto generici, non essendo specificamente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata e che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità.

In ogni modo, la corte d’appello ha logicamente ritenuto la piena attendibilità del racconto della I., del resto confermato dalla teste D.G., che aveva assistito al fatto, ed ha adeguatamente evidenziato l’assoluto disinteresse delle testi.

La corte ha anche congruamente sottolineato l’irrilevanza del momento preciso in cui fu fatta la denunzia e la superfluità della prova richiesta, perchè il dedotto clima di astio fra la figlia della persona offesa e la sorella dell’imputato non avrebbe mai potuto incrinare la credibilità delle accuse.

II quarto e il quinto motivo, in particolare, sono assolutamente generici, perchè non viene nemmeno indicato quali sarebbero gli errori temporali e fattuali del capo di imputazione e quale l’errore nella applicazione delle pene accessorie.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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