T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 15-04-2011, n. 702 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente di essere un’associazione nazionale munita di personalità giuridica, suddivisa territorialmente in organizzazioni regionali, provinciali e locali, ciascuna dotata di autonomia gestionale.

Le articolazioni territoriali dell’Associazione hanno conseguito l’iscrizione all’albo del volontariato tenuto dalle rispettive province mediante le loro rappresentanze provinciali.

L’art. 15 della l. 11 agosto 1991 n. 266 dispone che "Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, (ossia le fondazioni bancarie) devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi….venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività".

Il Centro Servizi Volontariato Toscana – CESVOT – istituito ai sensi della disposizione appena citata, predisponeva un bando per regolare l’accesso al progetto speciale di tutoring gestionale rivolto alle associazioni di volontariato toscane e diretto a migliorare l’organizzazione interna e le capacità di intervento sul territorio delle medesime.

Con istanza del 29 maggio 2008 l’associazione ricorrente chiedeva di partecipare alla procedura de quo, ma con la nota in epigrafe il CESVOT comunicava che la domanda era stata dichiarata inammissibile "in quanto l’associazione risulta non essere iscritta al registro del volontariato e non essere aderente al Cesvot".

Contro tale atto ricorre l’Associazione in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

– Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del bando di procedura. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Illogicità. Sviamento di potere.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 1057 depositata il 13 novembre 2008 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui Centro Servizi Volontariato Toscana ha respinto, dichiarandola inammissibile, la domanda dell’associazione ricorrente di ammissione alla procedura per concorrere all’assegnazione dei fondi di cui al progetto speciale "Tutoring Gestionale" bandita dalla struttura stessa.

Costituendosi in giudizio il CESVOT ha, preliminarmente, avanzato un’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione in ragione della propria mancanza di personalità giuridica pubblica essendo, per contro, esso un ente di indubbia natura privatistica.

La tesi non può essere seguita.

Va in primo luogo rilevato che i centri di servizio, la cui istituzione è disciplinata dall’art. 15 della l. n. 266/1991, perseguono finalità dirette non alla realizzazione di interessi di natura privatistica, o, comunque, riconducibili a quella degli enti finanziatori, ma svolgono compiti e si prefiggono obiettivi, stabiliti dalla legge stessa, di interesse pubblico e generale (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 giugno 2002, n. 858).

I centri di servizio sono sostenuti economicamente con fondi speciali amministrati da "comitati di gestione" operanti a livello regionale con finalità di supporto alle organizzazioni del volontariato.

Alla formazione dei fondi speciali per il volontariato sono tenuti solo gli enti pubblici conferenti, che hanno perduto la originaria natura creditizia, in quanto tale attività é stata per intero trasferita alla s.p.a. con la conseguenza che tali enti pubblici, con fondo di dotazione a composizione non associativa, non perseguono più scopi di lucro, ma solo fini di interesse pubblico e di utilità sociale (Corte cost., 31 dicembre 1993, n. 500).

Ne consegue che, la controversia sulla mancata erogazione dei mezzi finanziari per l’espletamento di un pubblico servizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo giacché essa inerisce, per sua stessa natura, alla materia dei pubblici servizi, integrando la provvista finanziaria non un’attività strumentale, ma direttamente funzionale al soddisfacimento di bisogni generali (Cons. Stato sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489)

Nel merito, tuttavia, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Dalla documentazione depositata da controparte risulta che la procedura di cui trattasi si è conclusa con la formazione di una graduatoria e che i fondi da ripartire (Euro 600.000,00) non sono suscettibili di successivo ampliamento.

La ricorrente non ha impugnato tale graduatoria, né ha provveduto a notificare il ricorso a nessuno dei soggetti inclusi nella medesima.

In proposito si è rilevato che il ricorso proposto contro un provvedimento regionale di esclusione da un finanziamento per avere assunto in graduatoria una posizione per la quale non vi è disponibilità finanziaria deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato, da individuarsi nel soggetto che, utilmente collocato nella graduatoria impugnata, verrebbe a perdere il contributo nel caso di accoglimento del ricorso e di collocamento del ricorrente in posizione utile per conseguire il beneficio, tutte le volte in cui non vi siano fondi residui, il che implica che la concessione del contributo al ricorrente andrebbe a ridurre, per un uguale importo, il contributo concesso ad altri (T.A.R. Veneto, sez. II, 22 dicembre 2001, n. 4399).

Per altri versi non può non osservarsi che l’impugnazione del provvedimento di esclusione non esime l’interessato dall’onere di censurare, con autonomo ricorso o con motivi aggiunti, anche l’atto conclusivo della procedura concorsuale, vale a dire la graduatoria di merito, la cui pretesa invalidità derivata dai vizi inficianti il provvedimento di esclusione deve essere fatta valere nel termine di decadenza, anche a tutela dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa che rivestono la posizione di controinteressati, in difetto di che si producono effetti di consolidamento degli esiti della selezione con conseguente improcedibilità per carenza di interesse dell’originario gravame avente ad oggetto l’atto di esclusione (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 1 dicembre 2008, n. 20724).

Se ne deve concludere, per le considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile.

Le spese di giudizio, in ragione della natura della controversia e degli interessi coinvolti, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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