Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 19-04-2011, n. 15604 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nico il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 luglio 2009, il Tribunale di Larino – Sezione distaccata di Termoli – condannava alla pena dell’ammenda R.P. per il reato di cui all’art. 1161 c.n., assolvendolo dalle contestate violazioni alla disciplina urbanistica, per l’occupazione arbitraria di uno spazio del demanio marittimo mediante la realizzazione di interventi edilizi.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e conseguente nullità della sentenza, rilevando che la stessa recava, in motivazione e nel dispositivo, una data diversa (10 luglio 2009) rispetto a quella della effettiva pronuncia (17 luglio 2009) richiamando l’attenzione sul fatto che proprio il 10 luglio 2009 erano stati celebrati diversi procedimenti per fatti analoghi, mentre quello che lo riguardava era stato differito al successivo 17 luglio, data in cui fu effettivamente definito.

Conseguentemente, riteneva che la decisione fosse stata assunta prima della discussione finale e con evidente violazione del diritto di difesa.

Con un secondo motivo di ricorso lamentava violazione di legge e difetto di motivazione osservando che la sentenza riportava una sintesi delle prospettazioni difensive del tutto differente rispetto a quelle effettivamente formulate in udienza e con queste macroscopicamente contrastante.

In sostanza, il giudice avrebbe assunto che la difesa era fondata sulla affermazione della invalidità di una delimitazione delle aree demaniali oggetto del procedimento risalente al 1912, mentre, nella discussione orale e nelle note illustrative depositate all’udienza del 17 luglio 2009, la difesa aveva ribadito la validità del documento facendovi peraltro riferimento ai fini dell’esatta individuazione dell’area di suo interesse.

Affermava inoltre che altre allegazioni, quali documenti, testimonianze in altro procedimento acquisite al fascicolo, certificazioni e cartografie specificamente indicate non erano state prese in considerazione del giudice che si era invece riferito a tesi difensive presumibilmente proposte in altri procedimenti.

Con un terzo motivo di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il giudice di prime cure non avrebbe dato seguito a reiterate richieste di consulenza tecnica finalizzata ad accertare l’esatta ubicazione delle aree oggetto del procedimento, elemento peraltro ricavabile anche dalle allegazioni difensive che indicava.

Con un quarto motivo di ricorso deduceva violazione di legge vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva formulato affermazioni contraddittorie rispetto alle risultanze fattuali con riferimento alla demanialità naturale ed alla ubicazione delle opere realizzate.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato.

Occorre in primo luogo osservare, con riferimento alla questione relativa alla diversa indicazione della data di trattazione del procedimento, che la mancanza o l’evidente erroneità della data non è causa di nullità allorchè questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Sez. 4^ n. 26387, 25 giugno 2009; Sez. 5^ n. 314040, 16 luglio 2004).

Nel caso di specie la data corretta risulta comunque riportata nell’intestazione della sentenza ed è senz’altro ricavabile dai verbali di udienza in considerazione del fatto, indicato dallo stesso ricorrente, che la data erroneamente indicata si riferisce all’udienza precedente a quella di trattazione, in occasione della quale venne disposto un rinvio per consentire al Pubblico Ministero di esaminare la documentazione relativa alla sanatoria conseguita per gli interventi edilizi abusivamente realizzati.

E’ necessario altresì ricordare che la consolidata giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6^ n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6^ n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6^ n. 23528, Sez. 3^ n. 12110, 19 marzo 2009).

Così delimitato l’ambito di operatività dell’art. 606 c.p.p., lett. e) deve ricordarsi ancora che in esso rientrano anche le ipotesi di motivazione apparente, definita dalla giurisprudenza di questa Corte come quella del tutto scollegata dalle risultanze processuali o basata su argomentazioni di puro genere, affermazioni apodittiche o enunciati privi di efficacia dimostrativa e, pertanto, in tutti i casi in cui il ragionamento formulato dal giudice a sostegno della pronuncia sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5^ n. 24862, 1 luglio 2010; Sez. 6^ n. 6839, 1 giugno 1999).

La prima delle pronunce citate richiama inoltre l’affermazione delle Sezioni Unite secondo le quali "la redazione dell’apparato giustificazionale … ha la funzione di rendere conoscibili alla collettività le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione" (SS.UU. n. 3287, 23 gennaio 2009).

Ciò posto, deve osservarsi come la sentenza impugnata risulti non soddisfare quei requisiti minimi individuabili alla luce dei principi sopra richiamati.

Invero una serie di circostanze inducono a ritenere che gran parte dei motivi posti a sostegno della decisione consistano nella mera riproposizione di considerazioni svolte nell’ambito di altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima imputazione nei confronti di altri soggetti e trattati, come ricorda il ricorrente, nella medesima udienza.

Depongono in tal senso la diversa indicazione della data, la indicazione di una tesi difensiva del tutto diversa da quella prospettata, la indicazione, a pagina 4 della sentenza, di un soggetto diverso dall’imputato (…Per definire la natura demaniale o meno del terreno occupato dal G….).

Va peraltro chiarito che la riproposizione di argomentazioni, specie in diritto, già formulate nell’ambito di procedimenti aventi ad oggetto la medesima questione è pienamente legittima ed i dati erroneamente riportati possono, come nel caso in esame, configurare meri errori materiali che nulla tolgono alla validità delle affermazioni riprodotte.

L’uso di tale, lo si ripete, legittima tecnica di redazione della motivazione non esime tuttavia il giudice di sottoporre le questioni di fatto e di diritto sollevate dalla difesa ad un complessivo vaglio critico i cui risultati devono quantomeno implicitamente risultare dal complessivo impianto motivazionale.

Ciò che pertanto difetta nella decisione impugnata è la valutazione delle allegazioni difensive in generale e documentali in particolare relative alla demanialità dell’area occupata, determinante ai fini dell’affermazione di responsabilità, che in sentenza viene sostanzialmente affermata, ma con argomentazioni volte ad analizzare la fondatezza delle due contrapposte tesi del Pubblico Ministero e della difesa che, tuttavia, nel caso in esame, nega di avervi fatto ricorso richiamando il contenuto della discussione orale e della memoria del 17 luglio 2009 in atti che, effettivamente, si fonda su argomenti del tutto differenti e che non sono stati oggetto di esame da parte del giudice.

La lacuna motivazionale dovrà pertanto essere colmata ne successivo giudizio di rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Larino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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