Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 2386 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 14 aprile 2010 la soc. C. ha proposto appello avverso la sentenza n.229 del 2010 del Tar Piemonte Sezione prima, intervenuta tra le parti nel ricorso n.1378 del 2009, proposto avverso gli atti con cui la Prefettura di Alessandria Servizio Antimafia aveva comunicato alla Provincia di Catania che l’Associazione temporanea tra le imprese U. Comm. G. e C., mandante aggiudicataria del pubblico incanto per l’appalto dei lavori di completamento delle opere di difesa e presidio della S.P. 62, bandito dalla Provincia, non poteva stipulare il relativo contratto in quanto la mandante C. doveva considerarsi soggetta a condizionamento mafioso nella compagine sociale.

In conseguenza della comunicazione prefettizia il competente Servizio Procedure di appalto della Provincia ha adottato la determinazione dirigenziale n.212 del 2009 con cui stabiliva di non procedere alla stipula del contratto.

Le note prefettizie ed il provvedimento dirigenziale n.212 sono stati impugnati dalla odierna appellante dinanzi al Tar Piemonte, che respingeva l’appello.

Avverso la sentenza ha proposto appello la società C., affidato a plurimi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si sono costituiti sia il Ministero dell’Interno che la Provincia Regionale di Catania. Quest’ultima ha fatto presente, tra l’altro, che a seguito delle note della Prefettura di Alessandria e del parere 22.12.2009 n.73489 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che aveva ritenuto non conformi alle prescrizioni del bando e del disciplinare della gara le modalità con cui il seggio aveva proceduto alla esclusione di alcune delle offerte anomale senza esperire la necessaria procedura in contraddittorio, il competente servizio contratti della Provincia, con determina n.48 del 17.2.2010, aveva deciso di revocare gli atti di gara e restituirli al seggio perché questo ultimo rinnovasse il procedimento a partire dalla fase successiva alla ammissione delle domande di partecipazione. Aveva altresì deciso di escludere dalla gara la C..

Come rilevato dalla difesa della Provincia Regionale di Catania, per effetto della sopra ricordata determinazione dirigenziale n.48 del 2010 l’appellante C. non può più essere considerata aggiudicataria dell’appalto dei lavori di completamento delle opere di difesa della SP 62, perdendo quindi l’interesse a coltivare l’appello ed ancor prima il ricorso in primo grado diretto avverso la mancata stipula del contratto.

D’altro canto la determinazione dirigenziale n.48 del 2010 risulta conosciuta dalla appellante, in quanto ampiamente illustrata nella memoria di costituzione della Provincia e prodotta in vista della udienza camerale del 20 luglio 2010.

C. pertanto ha avuto piena conoscenza dell’atto con cui la stessa veniva definitivamente esclusa dall’appalto ed aveva quindi l’onere di impugnativa.

In conclusione nessun concreto interesse residua alla coltivazione dell’appello, volto a riproporre una domanda di annullamento di atti non più esistenti in quanto annullati.

Il ricorso in appello deve essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Giusti motivi consigliano di compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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