Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 19-04-2011, n. 15602 Aggravanti comuni connessione teleologica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Torino confermò la sentenza 12.2.2009 del tribunale di Verbania, che aveva dichiarato P.G. colpevole dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, ed all’art. 61 c.p., n. 2, artt. 582, 586 e 576 cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 1 ed art. 81 cod. pen. e conseguente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.

Osserva, in sostanza, che detto principio è stato violato per il fatto che vi è stata una duplice valutazione in malam partem della connessione teleologica tra i fatti in imputazione, dapprima valutata ai fini dell’aggravamento ex art. 61, n. 2, e quindi valutata per l’aumento di pena ex art. 81. Nella specie, infatti, l’aumento di pena per le lesioni corrisponde perfettamente alla pena minima prevista dall’art. 582 cod. pen., dedotto l’effetto diminuente delle attenuati generiche. L’aumento di pena ex art. 81, quindi, non ha comportato una mitigazione della pena da infliggere, ma corrisponde al cumulo materiale. In realtà, la valutazione della aggravante per uno dei reati imponeva una valutazione frazionata dei fatti riuniti.

Infatti, la connessione ha provocato oltre ad un aumento di pena per l’aggravante, anche un aumento di pena ex art. 81, qualificabile come ulteriore aggravamento sempre sostenuto dalla connessione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, anche senza voler considerare che non è stato specificato quale sia il concreto interesse dell’imputato a ricorrere, dal momento che sembra essere stata contestata l’applicazione della continuazione e che una eventuale esclusione della operatività nella specie dell’istituto della continuazione comporterebbe l’applicazione di una pena superiore (dovendo procedersi al cumulo materiale) o tutt’al più della medesima pena (se nella specie in concreto è stata applicata la pena corrispondente al cumulo materiale).

In ogni modo, la tesi sostenuta dal ricorrente è stata più volte disattesa dalla giurisprudenza di questa Corte, con un orientamento pacifico e costante, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi.

E’ stato invero affermato che "E’ da escludere che la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall’art. 61 c.p., n. 2, sia concettualmente assorbita dall’unicità del disegno criminoso e che, pertanto, il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. non consenta la configurabilità della predetta circostanza" (Sez. 2^, 17.11.2004, n. 48317, Emiliano, m. 230427);

che "Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il primo è preordinato; e se è vero che normalmente il nesso teleologico è sintomo anche di identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo della continuazione implichi o contenga in sè il nesso teleologico, che, invero, ben può mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continuato. Nè può sostenersi che l’incompatibilità deriverebbe dall’impossibilità che un istituto ispirato al "favor rei", come la continuazione, possa, al contempo, fungere da causa di aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effetto consegua non già all’affermazione del vincolo della continuazione bensì all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2, in nessun modo contenuta od implicita nell’identità della matrice ideativa dei due reati teleologicamente connessi" (Sez. 1^, 6.3.1996, n. 3442, Laezza, m. 204326); che "La circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2 (nesso teleologico) è compatibile con il vincolo della continuazione; e ciò in quanto, mentre il nesso teleologico aggrava il reato per la maggiore intensità del dolo e la maggiore pericolosità di chi commette il crimine, il vincolo della continuazione, invece, ha la funzione di ridimensionare la pena escludendo il cumulo materiale" (Sez. 5^, 27.9.1995, n. 10508, Iaquinta, m. 202499); nello stesso senso v. sentt 8574/1990;

10133/1990; 9699/1980; 6181/1982.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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