Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 2383 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 12 aprile 2010, n.452 il TAR Calabria, sede di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto dagli avvocati A. F. e G. L. per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, non opposto, con il quale si ingiungeva alla ASP – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di pagare la somma di euro 304,17, condannava l’Azienda al pagamento di quanto dovuto, nonché alle spese di giudizio liquidando queste ultime nella misura così indicata: "euro 200 (tremila").

Sul ricorso con il quale gli interessati chiedevano la correzione dell’errore materiale (per la difformità tra l’ indicazione dell’importo in cifre e quello in lettere) il TAR, con sentenza 11 maggio 2010, n.710, disponeva la correzione del dispositivo mediante la sostituzione della parola "tremila" con la parola "duecento", con ciò ritenendo che la volontà effettiva racchiusa nella sentenza n.452/2010 fosse quella di condannare l’ASP al pagamento delle spese di giudizio per un importo di duecento euro, e che dunque l’errore materiale consistesse nell’aver indicato in lettere l’importo di "tremila" euro.

Con un ulteriore ricorso gli avvocati F. e L., sul presupposto che il TAR avesse errato nel considerare valida la indicazione di "duecento" (anziché di "tremila"),anche perché la somma così liquidata non avrebbe coperto nemmeno il costo del contributo unificato, chiedevano una nuova correzione di errore materiale.

Ma il TAR, con sentenza 2 luglio 2010, n.1432, ha dichiarato inammissibile il ricorso escludendo che la sentenza n.710/2010 fosse inficiata da un errore materiale

Avverso quest’ultima pronuncia del TAR gli avvocati F. e L. hanno interposto appello denunciando la violazione delle norme in tema di condanna alle spese del giudizio, e ciò in relazione alla esiguità della somma liquidata, inferiore allo stesso costo della iscrizione a ruolo della causa.

L’Azienda intimata non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

E’ noto l’indirizzo giurisprudenziale formatosi sull’art. 93, 2° comma, R.D. 17 agosto 1907, n.642, alla stregua del quale l’errore materiale suscettibile di correzione è quello che si estrinseca in una inesattezza o in una svista accidentale, rivelando una discrepanza tra la volontà del Giudicante chiaramente riconoscibile da chiunque, e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto ovvero dal rapporto tra motivazione e dispositivo (così tra le tante: Cons. St. IV 4 maggio 1999, n.776 e 11 febbraio 2003, n.739).

Ma nella fattispecie in esame non è dato ravvisare una situazione di tal genere.

Il collegio rileva che la sentenza del TAR n.710/2010 ha considerato corretta la indicazione della somma di euro duecento (anziché tremila), e quindi fosse frutto di una svista e pertanto emendabile mediante il procedimento per la correzione di errore materiale. L’errore materiale (rilevabile "ictu oculi") che effettivamente inficiava la prima sentenza (la n.452/2010), laddove liquidava le spese di giudizio "in 200 (tremila) euro, più IVA e CAP"), è stato corretto con la successiva sentenza n.710/2010, già indicata. Pertanto era questa la decisione, ove ritenuta in violazione delle norme in tema di condanna alle spese di giudizio, che avrebbe dovuto essere impugnata con gli ordinari mezzi di gravame, ossia proponendo appello al Consiglio di Stato, anziché farne oggetto di una istanza di correzione materiale dinanzi allo stesso giudice che l’aveva pronunciata.

Per quanto precede va condivisa la sentenza del TAR quivi impugnata (n.1432/2010) che ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, e deve essere conseguentemente respinto l’appello in esame.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell’Azienda intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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