Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15615 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Nola, con ordinanza del 28/8/09, rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal p.m. nei confronti di D.B.A., D.B. U. e altri.

Pronunciandosi sull’appello avanzato dal p.m. il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 16/7/2010, ha applicato a carico dei D.B. la misura degli arresti domiciliari, risultando essi indagati in relazione ai una serie di illeciti in violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000.

Propone ricorso per cassazione la difesa dei D.B., con i seguenti motivi:

– mancanza di motivazione e violazione ed erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., commi 2 bis e 1, rilevato che il Tribunale ha omesso di indicare le ragioni che hanno fatto escludere la concedibilità della sospensione condizionale della pena, e non ha spiegato la ritenuta idoneità della misura restrittiva applicata;

– difetto di motivazione in relazione alla riforma del provvedimento reso dal Gip oggetto di impugnazione da parte del p.m. e omesso riscontro alle deduzioni libellate dalla difesa degli indagati;

– ingiustificata risulta essere la prognosi di recidivanza, non sussistendo elemento alcuno per potere ritenere logicamente giustificata la scelta adottata dal Tribunale con l’applicazione della misura restrittiva:

– evidente mancanza di elementi che possano fare ritenere sussistente il fumus del reato contestato;

– erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, in relazione all’art. 2639 c.c. risultando dalla documentazione prodotta come lo stesso Tribunale Civile di Nola ha escluso ogni responsabilità a carico dei D.B. in ordine al fallimento della Stella Polaris s.r.l..

La difesa degli indagati ha prodotto alla odierna udienza sentenza di patteggiamento, resa dal Gip presso il Tribunale di Nola, il 23/3/2011, con cui ai D.B., imputati dei reati di cui agli artt. 416 e 611 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 3 e 10, art. 367 c.p., art. 61 c.p., n. 2 è stata applicata la pena di mesi 4 di reclusione, in continuazione con i reati più gravi, già giudicati con sentenza del Gup n. 511/2010, emessa il 7/12/2010, irrevocabile il 4/1/2011.

Il Procuratore Generale ha chiesto la inammissibilità del documento.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Preliminarmente si rileva che la sentenza prodotta dalla difesa costituisce fatto nuovo, non esaminato dai giudici di merito, e, pertanto, da ritenere non valutabile ai fini della presente pronuncia.

Con i motivi formulati nella impugnazione si sollevano censure attinenti a vizi di motivazione relativi alle ragioni che hanno determinato il Tribunale ad applicare la misura restrittiva, in difetto di sussistenza del fumus del reato contestato, nonchè delle esigenze cautelari, con omissione di ogni giustificazione della modifica del provvedimento, precedentemente reso dal Gip, nè adeguata e corretta valenza dallo stesso Tribunale è stata attribuita alla documentazione prodotta, relativa al provvedimento, reso il 10/6/2010, con cui il Tribunale Civile di Nola ha rigettato la estensione del fallimento della Stella Polaris s.r.l. ai due fratelli D.B..

Orbene, contrariamente alle deduzioni di cui al ricorso, si osserva quanto segue.

Il Tribunale ha evidenziato, quanto al fumus, che le indagini hanno avuto il pregio di dimostrare che i D.B. perseguivano il fine di evadere il fisco attraverso uno schema ben consolidato ed estendibile a tutte le società per le quali sono state riscontrate irregolarità fiscali: la costituzione di numerose società, aventi mediamente due anni di vita con l’utilizzo, quali rappresentanti delle singole società di soggetti aventi mera funzione di prestanome, vuoi perchè legati da vincoli parentali o fiduciari ai prevenuti, vuoi perchè privi di capacità reddituali adeguate alla effettiva titolarità di società aventi un cospicuo patrimonio aziendale; l’utilizzo di sedi occulte, con correlativa indicazione negli atti sociali e nelle comunicazioni ai vari enti amministrativi, di sedi sociali meramente apparenti; con attività di fraudolenta utilizzazione di costi fittizi; attività di occultamento e distruzione di scritture contabili, con correlativa presenta/ione di false denunce di furto delle stesse.

Peraltro il decidente rileva che solo la scoperta della documentazione extracontabile ha consentito di disvelare il meccanismo fraudolento finalizzato alla evasione fiscale.

In relazione alle esigenze cautelari il Tribunale svolge un discorso del tutto logico e corretto, giustificando esaustivamente la ritenuta sussistenza di un concreto rischio di recidivarla da parte dei D. B., rilevando che la sistematicità delle condotte ascritte ai due prevenuti evidenziano una scelta di fare impresa con modalità illecite, attraverso un collaudato ed articolato sistema finalizzato a frodare il fisco, che ha permesso ad essi un risparmio di imposta di Euro 33.224.025; nonchè che gli stessi, anche dopo il biennio in contestazione, 2006/2008, hanno perseverato nella medesima attività illecita, come evincesi dalla ulteriore documentazione prodotta dal p.m..

Del pari corretto si palesa il discorso giustificativo dal decidente svolto in ordine alla misura restrittiva applicata degli arresti domiciliari, ritenuta adeguata a tutelare le esigenze specialpreventive evidenziate e idonea ad impedire la prosecuzione della illecita attività.

Si ritiene di dovere richiamare il principio affermato da questa Corte, secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato con il ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, al giudice di legittimità spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la vantazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. S.U. 2/5/2000, n. 11; Cass. 15/12/08. n. 46124).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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