Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15539 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

pese.
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, D.B.R., impugnava, nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Torino del 29-1-2009, che aveva rigettato il suo ricorso volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale, per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Non si da corso alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. in udienza, della L. n. 89 del 2001, art. 2, su una di esse, relativa al computo del solo periodo di irragionevole durata, questa Corte già si è pronunciata affermandone la manifesta infondatezza (tra le altre Cass. n. 10415/2009); relativamente ad altre, sempre con riferimento all’art. 2 nella parte in cui non prevede un rimedio extragiudiziale anteriore alla controversia, e comunque istituisce un rimedio risarcitorio incongruo ed inefficace, va evidenziata la palese inammissibilità, trattandosi di una valutazione di tipo prevalentemente politico, estraneo ad un giudizio di controllo sulla costituzionalità della norma.

Il Giudice a quo ha operato in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (procedimento presupposto: 1^ grado:

settembre 2004 – settembre 2006; 2^ grado: maggio 2007 – pendente al deposito del ricorso, febbraio 2008; durata ragionevole: 5 anni).

Ritiene dunque correttamente il giudice a quo che la durata del procedimento sia "ragionevole".

Per giurisprudenza consolidata, e secondo i principi generali dell’ordinamento processuale, il computo della durata va effettuato fino alla data del ricorso e non a quella del provvedimento impugnato (per tutte, da ultimo, Cass. n. 15 del 2011) e, men che meno ad una data futura (nella specie la fissazione dell’udienza di p.c.) comunque incerta, potendosi richiedere ed ottenere un’anticipazione.

Va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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