Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 3.06.2010 il GIP del Tribunale di Bari applicava, ex art. 444 c.p.p., a G.D. la pena di Euro 1.876 di multa per il reato di cui alla L. n. 538 del 1983, art. 2 per avere, quale titolare dell’omonima ditta, omesso di versare all’INPS le quote dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti e trattenute sulle retribuzioni ai medesimi versate.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge per l’omessa sua citazione all’udienza di trattazione del processo; mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sulle ragioni che avevano precluso l’applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

L’eccepita nullità non sussiste risultando dalla lettura degli atti, consentita al giudice di legittimità che deve decidere su un fatto processuale, che l’imputato è stato ritualmente citato per l’udienza del 3.06.2010 per compiuta giacenza del plico che doveva essergli notificato con emissione della CAD. Il motivo sulla disapplicazione dell’art. 129 c.p.p. è manifestamente infondato.

Con la sentenza di patteggiamento deve essere controllata la legittimità dell’accordo e del suo contenuto, sicchè il giudice deve motivare, sia pure succintamente, data la peculiarità del giudizio, sui punti concordati che costituiscono il presupposto della decisione, nonchè sull’insussistenza delle condizioni d’applicabilità dell’art. 129 c.p.p..

Col patteggiamento, l’imputato non può più dolersi di quanto ha concordato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perchè "una volta che le parti abbiano sottoposto all’organo giudicante le loro richieste, queste non possano essere più revocate; il che implica che ogni questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullità vetrificatesi nella fase procedimentale, l’entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire motivo d’impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p." (Cassazione Sezione 1, n. 9806545, RV 209894, 21/11/1997 – 26/02/1998, PG in proc. Aufiero ed altro).

Nella specie, il Tribunale ha assolto l’obbligo della motivazione rilevando che dagli atti non emergevano elementi a favore dell’innocenza dell’imputato, neppure dallo stesso segnalati in termini di concretezza, sicchè è sufficiente la verifica negativa dell’insussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p..

La manifesta infondatezza del ricorso preclude l’applicazione di eventuali sopravvenute cause di estinzione del reato (Cassazione SU n. 32/2000, De Luca), sicchè grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.500.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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