Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 2348 Bando del concorso Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente giudizio può essere definito nel merito, ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo.

2. La pronuncia impugnata ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti, per l’annullamento della procedura concorsuale relativa alla promozione a 182 vice ispettori, bandita con decreto del 20.12.2004 del Capo del Corpo forestale dello Stato.

3. Gli appellanti ripropongono solo alcune delle censure di merito respinte dal TAR.

L’amministrazione e alcuni dei controinteressati resistono al gravame.

4. Con il primo motivo di appello, che riproduce la prima censura articolata dinanzi al TAR, gli appellanti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nella parte in cui dispone che "La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione", asserendo che, nel concorso in contestazione, la prova scritta si è articolata in tre giorni diversi e consecutivi presso la medesima sede.

La censura è priva di pregio.

Come correttamente affermato dal TAR, nella particolare vicenda in esame non può trovare applicazione la regola generale della necessaria contestualità nello svolgimento delle prove scritte.

Non è condivisibile, infatti, la tesi degli appellanti, secondo cui le prove scritte potrebbero tenersi in sedi diverse nel medesimo giorno, ma non nella medesima sede in giorni diversi.

In materia concorsuale è considerato pacificamente legittimo, entro i limiti della ragionevolezza, un ambito di differente difficoltà delle prove, senza che per ciò sia ravvisabile disparità di trattamento tra i candidati, purché ciò sia previsto dal bando e l’assegnazione di compiti differenti, a ciascun candidato, ovvero a diversi gruppi di candidati, sia effettuata per sorteggio (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1687 del 23.11.1994).

Nel caso di specie, la scelta organizzativa dell’amministrazione è comunque giustificata dall’ampia affluenza di candidati.

5. Va aggiunto che, in concreto, la prova scritta consisteva nella compilazione di un questionario costituito da quiz a risposta multipla, in numero complessivo di 60, da completare nel termine massimo di 45 minuti.

Dei cinque modelli complessivamente predisposti e contenuti in autonome buste chiuse e sigillate vi è stato un primo sorteggio da parte della commissione di tre buste e successivamente il sorteggio di una sola busta per ciascun giorno di esame da parte di uno dei candidati, offertosi al riguardo, al fine di individuare il questionario da utilizzare come prova di esame.

6. Ne consegue che, nel concorso in esame, la prova scritta non era certamente rappresentata dalla redazione di un elaborato critico e di sintesi, per sua natura soggetto alla valutazione tecnico discrezionale della commissione esaminatrice, bensì dalla mera compilazione di un questionario a risposte multiple corretto mediante la automatica lettura ottica.

Non emergono, quindi, le esigenze tradizionalmente poste a base della regola della contestualità delle prove di esame, considerato che, nella presente vicenda esse presentano caratteristiche analoghe a quelle delle prove preselettive.

La prova concretamente svolta si avvicina, per le sue particolari modalità di svolgimento, proprio alla prove preselettive e, pertanto, alla stessa possono legittimamente applicarsi i medesimi principi relativamente alla contestualità dello svolgimento della prova.

7. Gli appellanti ripropongono anche il quarto motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che la valutazione dei titoli sia stata effettuata in applicazione dell’art. 4 del bando per i soli candidati che avessero superato sia la prova scritta che quella orale, in violazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994.

La censura è infondata.

Il TAR ha chiarito, in punto di fatto, con statuizione non espressamente contestata dagli appellanti, che il punteggio assegnato ai titoli è stato legittimamente correlato a criteri automatici e rigorosamente prefissati dal bando e da determinazioni della commissione di concorso, imparzialmente adottate prima dell’assegnazione dei punteggi delle altre prove.

Pertanto, nel caso di specie, non risulta violato il principio generale secondo il quale la valutazione dei titoli dei candidati deve precedere la correzione delle prove scritte.

8. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l’appello.

Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, liquidandole in complessive euro quattromila, di cui duemila in favore delle amministrazioni intimate e duemila in favore dei controinteressati costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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