Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 2347 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e Pafundi;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso e i connessi motivi aggiunti proposti dall’attuale appellante, M. F. S. s.r.l. (di seguito "M."), per l’annullamento degli atti (compresa l’aggiudicazione alla società H. -R. spa: di seguito "H.") concernenti la procedura selettiva per l’affidamento del servizio di noleggio di materassi antidecubito, bandita dalla ASL 19 di Asti.

2. L’appellante ripropone le censure e le istanze istruttorie disattese dal tribunale, contestando anche i capi con cui alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili o improcedibili.

L’amministrazione appellata resiste al gravame, mentre la società H. non si è costituita in questo grado di giudizio.

3. L’appello è infondato, in relazione a tutte le censure in cui esso si articola.

L’appellante sostiene, in primo luogo, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione, perché il prodotto offerto non rispetterebbe le caratteristiche tecniche e dimensionali indicate dalla lex specialis di gara.

La censura è priva di pregio.

La sentenza impugnata ha correttamente chiarito che, per vagliare l’effettiva dimensione della fornitura offerta dall’aggiudicataria, occorresse tenere conto di tutte le componenti tecniche del prodotto, comprensive anche del telo di copertura di 2 cm, indicato dall’interessata come elemento inscindibile del sistema.

Tali caratteristiche emergono con chiarezza dal materiale illustrativo allegato all’offerta, il quale descrive un’altezza complessiva di 20 cm del prodotto, denominato "ClinActiv Zephir", pienamente compatibile con le prescrizioni della lettera di invito, che richiedevano una dimensione compresa tra i 20 e i 25 cm.

Ed è appena il caso di osservare che la lex specialis di gara non imponeva affatto di fornire prodotti costituiti da una sola componente. Pertanto, l’oggetto indicato dall’aggiudicataria corrisponde, tanto sul piano strutturale, quanto su quello funzionale, ai parametri indicati preventivamente dall’amministrazione, nel pieno rispetto della par condicio tra le imprese, tutte poste in condizione di presentare offerte tecnicamente avanzate.

4. L’appellante contesta, poi, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibili e improcedibili alcuni dei motivi aggiunti.

Anche tale capo dell’appello è privo di pregio.

Va condivisa, infatti, l’affermazione centrale del TAR, secondo cui la determinazione adottata in via di autotutela dall’amministrazione, in data 16 febbraio 2010, ancorché incidente in modo solo parziale sulla precedente aggiudicazione, ha fatto venire meno l’interesse all’esame delle censure prospettate con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti.

In ogni caso, i motivi riguardante le caratteristiche tecniche del prodotto offerto dall’aggiudicataria, sostanzialmente riproduttivi delle censure esposte con il ricorso principale, sono infondati nel merito, per le ragioni già esposte.

5. La sentenza appellata va confermata anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti la violazione dell’articolo 83 dei contratti pubblici, proposti con il II e III atto di motivi aggiunti.

Infatti, si tratta di censure che presentano evidenti profili di novità rispetto a quelli articolati nei precedenti ricorsi. A nulla rileva che, in punto di fatto, sussistano alcuni elementi di parziale collegamento con le censure originariamente proposte.

In particolare, deve ritenersi inammissibile la censura, proposta con il secondo dei ricorsi per motivi aggiunti, riguardante la mancata individuazione e pubblicizzazione del metodo prescelto per l’attribuzione dei punteggi tecnici e dei punteggi riguardanti l’offerta economica.

6. L’appellante ripropone le censure riguardanti il metodo di attribuzione del punteggio all’elemento del prezzo, asserendo che esso sarebbe stato illegittimamente definito dopo l’apertura delle offerte economiche.

Il motivo è infondato.

Il TAR ha adeguatamente evidenziato come il riferimento al metodo di calcolo dei punteggi, tanto per la componente economica, quanto per quella tecnica, fosse stato puntualmente indicato negli atti di gara (in particolare nell’allegato 2bis).

In concreto, del resto, l’amministrazione ha puntualmente applicato i criteri determinato dalla disciplina regolamentare generale (allegato B al DPR n. 554/1999).

7. Per le stesse ragioni, non sono fondate le censure secondo cui la stazione appaltante avrebbe integrato ulteriori elementi di valutazione delle offerte (per la componente economica) dopo la pubblicazione del bando e dopo avere aperto le buste contenenti le offerte economiche).

8. In ogni caso, poi, non sono fondate le censure con cui l’appellante lamenta di non avere partecipato alla "prova visione" dei prodotti forniti da H., dal momento che nessuna prescrizione della lex specialis di gara stabiliva che tale attività dovesse svolgersi in seduta pubblica. Né il bando e la lettera di invito risultano impugnati in ordine a tale specifico aspetto.

9. Prive di pregio sono anche le censure riguardanti l’affermazione secondo cui il prodotto offerto da H. non sarebbe presidio sanitario per pazienti ad "altissimo rischio", o ad "alto rischio di decubito e/o con lesioni di II stadio". Infatti, le valutazioni espresse al riguardo dalla commissione risultano adeguatamente motivate, secondo puntuali criteri di logicità e di coerenza.

La documentazione a corredo dell’offerta conferma la conclusione raggiunta dal seggio di gara e contraddice in modo determinante le deduzioni difensive dell’appellante.

10. Prive di riscontro sono le ulteriori censure dedotte dall’appellante, anche prescindendo dalla loro inammissibilità, posto che:

– H. ha presentato i prescritti manuali di uso;

– le operazioni di "presa visione" risultano correttamente verbalizzate dalla commissione di gara;

– il punteggio tecnico assegnato alle offerte è corredato da note di commento che ne rappresentano la puntuale giustificazione;

– la predisposizione dei subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica sono stati predeterminati anche con riferimento ai punteggi assegnabili;

– la commissione ha verificato la presenza, in capo ai concorrenti, di tutti i requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara;

– la determinazione, contenuta nella lettera di invito, di valorizzare i materassi che posseggono la cessione ad aria, non risulta illogica, nel quadro della discrezionalità tecnica e amministrativa dell’amministrazione; né tale scelta ha influito in modo apprezzabile sull’esito della gara;

– pienamente ragionevoli risultano anche i criteri riguardanti l’assegnazione dei punteggi per la presenza di allarmi acustici e visivi percettibili in modo chiaro; anche il percorso motivazionale seguito dall’amministrazione per l’assegnazione concreta dei punteggi è chiaro e intelligibile;

– la determinazione dei subpesi e dei subcriteri riguardanti la valutazione delle offerte tecniche è stata effettuata correttamente nell’ambito della lex specialis di gara; la successiva attività della commissione non ha in alcun modo innovato rispetto a tali criteri.

11. La reiezione, nel merito, delle censure prospettate con l’appello comporta il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla parte appellante. In ogni caso, dette richieste risultano generiche o riferite a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.

In particolare:

– non sono indicati quali documenti della procedura di gara risulterebbero ancora "non versati in atti", né quale attinenza essi avrebbero in relazione alle questioni dedotte nel presente giudizio;

– non vi sono significativi contrasti tra le parti in ordine alle effettive caratteristiche oggettive e alle misure dei prodotti forniti dall’aggiudicataria, perché le questioni proposte attengono essenzialmente alla esatta interpretazione del bando di gara;

– le circostanze fattuali riguardanti le modalità di svolgimento della "provavisione" dei prodotti offerti dalla aggiudicataria non assumono particolare rilievo in relazione alla vicenda per cui è processo.

12. In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l’appello, compensando le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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