Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15599

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

na del PG dott. D’Angelo Giovanni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 4.04.2007 la prima sezione penale della Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa nei confronti di D.W.I. in data 13.11.2003 per i reati di rapina in danno del Monte dei Paschi di Siena e reati satelliti:

tentata rapina in danno della Banca Popolare di Abbiategrasso e reati satelliti commessa in (OMISSIS); tentata rapina in danno della Banca Popolare Commercio & Industria di Milano commessa in (OMISSIS) e reati satelliti; di tentata rapina in danno del Credito Commerciale di Milano commessa in (OMISSIS) e reati satelliti.

Su ricorso del condannato la quarta sezione di questa Corte, con sentenza 16.01.2008, annullava con rinvio la suddetta ordinanza rilevando che la corte territoriale si era sottratta alla valutazione di una prova nuova costituita dal casuale rinvenimento di un certificato redatto dal dr. T.F. rinvenuto dal prof. B. e attestante che D.W., a seguito di attacco epilettico, il (OMISSIS) era stato accompagnato dalla moglie presso la clinica villa (OMISSIS), dove era stato visitato.

Con la sentenza impugnata la seconda sezione della corte bresciana, ritenuto che il suddetto documento comprovava l’alibi del D.W. (trovandosi egli in (OMISSIS) al momento della rapina che era commessa in (OMISSIS)), lo assolveva per non avere commesso il fatto.

Specificava che l’assoluzione non incideva sulle residue accuse per cui D.W. era stato condannato perchè "il giudizio di revisione è stato disposto esclusivamente per verificare l’alibi proposto per la rapina commessa il (OMISSIS) e non per stabilire la generale compatibilità delle condizioni di salute del condannato a partecipare ad azioni criminose come quelle a lui attribuite dalla sentenza 13.11.2003 della Corte d’appello di Milano".

Proponeva ricorso per cassazione il condannato denunciando violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della motivazione perchè la corte territoriale si era limitata al vaglio della sola rapina e dei reati satelliti commessa in danno del Monte dei Paschi di Siena (pervenendo ad un giudizio assolutorio) ma non aveva valutato la sua posizione in relazione alle ulteriori accuse mossegli ritenendo che il giudizio di revisione fosse stato disposto soltanto per verificare l’alibi per la rapina del (OMISSIS) e non per stabilire se le sue gravi condizioni psicofisiche (era affetto fin dall’infanzia da una forma di epilessia medio-grave, totalmente invalidanti) fossero tali da impedirgli di compiere, nell’arco temporale oggetto dell’indagine, attività di particolare stress emotivo (una pluralità di rapine in banca).

La corte, quindi, si era sottratta al ruolo assegnatole nell’ambito del giudizio di revisione mal interpretando quanto demandatole dalla sentenza d’annullamento che aveva affermato che "il giudice della revisione si fosse (era) sottratto alla valutazione della prova nuova" senza porre alcun limite al suddetto giudizio.

Poichè le accuse elevate a suo carico si basavano sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che lo avevano chiamato in causa e poichè nel corso dell’istruttoria dibattimentale non era stato possibile identificare i soggetti effettivamente coinvolti nelle rapine, in tale contesto si collocavano le condizioni psicofisiche all’epoca dei fatti assolutamente incompatibili con la realizzazione delle rapine.

Inoltre, la conseguita prova d’alibi valeva a sminuire la complessiva credibilità degli accusatori. Chiedeva l’annullamento del provvedimento.

Il ricorso è infondato.

In tema di annullamento per vizio di motivazione, ha affermato questa Corte (Sezione 6^ n.42028/2010, RV. 248738; Sezione 6^ n. 7651/2010;

Sezione 5^ n. 4761/1999 RV. 213118; n. 9476/1997 Rv. 208783; n. 1397/1998 RV. 209692) che il giudice di rinvio, benchè sia obbligato a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, ma gli è vietato di ripetere i vizi già censurati e di fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche.

Inoltre, il giudice del rinvio non è tenuto a esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito dei capi colpiti dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione e valutazione dei dati, nonchè il potere di desumere, anche aliunde, e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate.

In tale ambito va effettuato il controllo di legittimità dell’operato e delle argomentazioni della corte d’appello che ha deciso quale giudice di rinvio.

La sentenza della corte territoriale, nell’esporre sinteticamente la doglianza del ricorrente, ha puntualizzato che la prova nuova offerta a sostegno dell’alibi per la rapina commessa a (OMISSIS), non valutata dal primo giudice della revisione, era costituita da un’attestazione autografa di un sanitario dalla quale emergeva che quel giorno D.W. era stato sottoposto, a Roma, a visita medica a seguito di una crisi epilettica.

Tanto premesso, detta sentenza ha ritenuto rilevante la prova nuova solo con riferimento alla rapina in danno del Monte dei Paschi di Siena (senza estendere l’ambito del giudizio di rinvio agli altri episodi criminosi, del tutto ignorati) stante che la pregnanza del suddetto certificato è stata riferita e circoscritta a quanto contestualmente accaduto a (OMISSIS), come testualmente emergeva dalla sentenza d’annullamento.

Conseguentemente, al di là delle osservazioni critiche del ricorso, la corte distrettuale non si è sottratta alla traccia motivazionale impostagli dalla corte di legittimità ed ha, con un’argomentazione coerente ed esaustiva, rispettando rigorosamente le indicazioni cogenti della statuizione di annullamento.

Per il rigetto del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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