Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 2343 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I due appelli, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.

2. La pronuncia impugnata, in accoglimento del ricorso e dei connessi motivi aggiunti proposti dalla società C. s.p.a. (di seguito "C."), ha annullato i provvedimenti riguardanti l’aggiudicazione al Co.Lis. – Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie S. I. s.p.a. (di seguito "C.") dell’appalto dei S. di fornitura, noleggio e lavaggio di teleria e camici per il presidio ospedaliero "Marino" di Cagliari, bandita dalla Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Le parti appellanti contestano la pronuncia di accoglimento.

La controinteressata resiste all’impugnazione, proponendo anche un appello incidentale.

3. Il TAR, sviluppando un’ampia motivazione, ha giudicato fondata la censura riguardante l’esclusione della società C., per mancata produzione della autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo la sentenza impugnata, la norma richiamata dal bando fa chiaro riferimento alla fase esecutiva del contratto, stabilendo che l’accertamento dell’idoneità tecnicoprofessionale debba essere condotta in capo alla sola impresa appaltatrice, prima della stipulazione formale dell’appalto.

Ne deriverebbe, pertanto, l’illegittimità di una clausola del bando diretta ad anticipare tale verifica ad un momento anteriore a quello dell’esecuzione. A maggiore ragione, sarebbe contrario alla disposizione "subordinare la partecipazione alla gara alla dimostrazione del possesso del requisito in questione".

A dire del TAR, la conclusione troverebbe conferma definitiva nella lettura sistematica degli articoli 6 e 27 del decreto legislativo n. 81/2008.

In particolare, il tribunale evidenzia che il possesso dei requisiti prescritti dal citato decreto, per ottenere la speciale qualificazione di cui all’articolo 6, costituisce "elemento preferenziale" per la partecipazione alle gare relative agli appalti. Ne conseguirebbe che tale qualificazione non potrebbe configurarsi quale presupposto necessario per accedere alla selezione.

4. Il Collegio non condivide queste conclusioni.

È vero, infatti, che il decreto n. 81/2008 impone di eseguire la preventiva verifica di idoneità solo in relazione al soggetto che assuma, effettivamente, la veste di esecutore dell’appalto.

Tuttavia, la norma non vieta affatto di prevedere, nella lex specialis di gara, che tale controllo sia anticipato alla fase precedente di esame delle offerte e degli altri requisiti soggettivi delle imprese concorrenti.

Ciò è certamente ammissibile quando la stazione appaltante abbia stabilito con chiarezza nel bando le modalità attraverso cui l’interessato deve fornire la prova della propria idoneità tecnica.

Non sembra che una prescrizione di tale genere abbia carattere illogico, dal momento che essa mira alla valutazione di un profilo soggettivo dell’impresa concorrente, assolutamente condizionante lo stesso affidamento del contratto.

Né si tratta di un onere particolarmente pesante per il concorrente, perché esso può risolversi anche nella semplice produzione di una autocertificazione, come stabilito dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Non è persuasivo nemmeno l’argomento sistematico riferito agli articoli 6 e 27 del citato decreto legislativo n. 81/2008.

Infatti, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione speciale prevista dalle due norme, costituente titolo preferenziale per la partecipazione alle gare, non deve essere confuso con la mera dimostrazione della idoneità tecnica allo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di specie, non era richiesta la particolare qualificazione professionale di cui agli articoli 6 e 27, ma la sola idoneità tecnica di cui all’articolo 26.

6. Con l’appello incidentale, C. sostiene che, diversamente da quanto stabilito dal TAR, l’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 non sarebbe applicabile agli appalti pubblici.

La censura è priva di pregio.

Sotto il profilo testuale, l’articolo in esame presenta una portata generale.

Le norme del codice dei contratti pubblici operano solo nelle parti in cui contengono deroghe alla disciplina del decreto n. 81/2008. E, certamente, tra tali deroghe non vi è quella all’obbligo di dimostrare la piena idoneità tecnica e professionale, in relazione alle finalità considerate dal decreto.

In definitiva, quindi, gli appelli principali, riuniti, devono essere accolti, mentre l’appello incidentale deve essere respinto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie gli appelli principali e respinge l’appello incidentale, compensando le spese dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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