Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15596

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 23.06.2010 la Corte di Appello di Messina confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado, all’esito del rito abbreviato, a D.G. quale colpevole di avere favorito la prostituzione di tre ragazze rumene accompagnandole con la propria autovettura sul luogo del meretricio.

La Corte territoriale, richiamata per relationem la motivazione della sentenza di primo grado che riteneva esaustiva e condivisibile, fondava la statuizione di conferma della responsabilità sulla pacifica circostanza che l’imputato era stato sorpreso in ora notturna sulla propria autovettura in compagnia di alcune giovani donne dedite all’esercizio della prostituzione e in un luogo notoriamente utilizzato per il compimento di tale attività.

Sorreggeva tale convincimento anche la lettura di due verbali di controlli di Polizia eseguiti nell’arco di un mese a carico del D., pienamente utilizzabili perchè inseriti nel fascicolo del PM. Da tali atti risultava che l’imputato era in compagnia delle stesse prostitute e che, in un’occasione, era stato fermato, con le donne a bordo, mentre percorreva una strada tangenziale, dato che deponeva inequivocabilmente per un’attività di favoreggiamento.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per l’illegittima utilizzazione degli accertamenti eseguiti dalla Polizia il 14 e il 30 settembre 2009 confluiti nel fascicolo dibattimentale per l’ammissione al rito abbreviato.

In tali atti vi erano dichiarazioni di reità, rese in assenza del difensore, delle quali il tribunale aveva tenuto conto in violazione dell’art. 63 c.p.p..

La corte territoriale neppure aveva preso in considerazione la proposta eccezione d’inutilizzabilità. Denunciava, infine, il ricorrente vizio di motivazione sulla determinazione della pena.

Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Col primo motivo si assume che i giudici di merito avrebbero utilizzato, per pervenire al giudizio di colpevolezza, dichiarazioni di reità rese dall’imputato (contenute in atti confluiti nel fascicolo del dibattimento per la scelta del rito abbreviato) che, per l’assenza del difensore, erano affette da inutilizzabilità patologica.

L’asserzione non risponde al vero stante che alcuna dichiarazione dell’imputato è stata posta a base delle decisioni dei giudici di merito, i quali hanno tenuto conto soltanto di fatti direttamente percepiti dai verbalizzanti e riportati nei verbali che sono atti irripetibili, sicchè non era necessario confutare un’eccezione basata su premesse insussistenti.

Solo dalla lettura di tali atti, utilizzabili nel rito abbreviato, i predetti hanno tratto validi elementi di prova per ritenere che l’imputato il 14 ottobre 2009 si è occupato dell’assistenza di giovani ragazze rumene, sorprese in abbigliamento discinto, per favorire la loro prostituzione.

Tale condotta, integra, contrariamente a quanto asserito in ricorso, nel quale si cita una massima di giurisprudenza che non attiene al caso in esame (si trattava di un accompagnamento in taxi in adempimento dell’obbligazione oggetto del contratto di trasporto) la fattispecie criminosa contestata come affermato da questa Corte nell’arresto giurisprudenziale menzionato nella sentenza del tribunale.

Può, pertanto concludersi che la ritenuta attività agevolatrice è basata sulla logica concatenazione di elementi obiettivi, quali l’accompagnamento sul luogo di esercizio della prostituzione di donne agevolate nell’attività di prostituzione intrapresa.

Costituisce, infatti, favoreggiamento della prostituzione qualsiasi attività che renda possibile l’esercizio del meretricio di altra persona con la consapevolezza d’agevolare, con il proprio apporto, il commercio carnale di quest’ultima, senza che abbia rilevanza il movente che determina l’azione, essendo sufficiente ogni forma d’interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta (Cassazione Sezione 3^ n. 10938/2001, Dogana, RV. 218754).

La doglianza sulla determinazione della pena, sostenuta soltanto da una massima giurisprudenziale, è assolutamente generica perchè non contiene alcuna precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.

Per l’inammissibilità del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente determinata in Euro 1.000.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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