Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15595 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, con sentenza del 12/2/2010 ha dichiarato C.G. colpevole del reato di cui alla L. n. 936 del 1965, art. 15, per avere effettuato attività di pesca con sostanze tossiche, atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci o gli altri organismi acquatici, e lo ha condannato alla pena di Euro 1.100.00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

– travisamento della prova in ordine alla sussistenza del reato di cui alla condanna, rilevato che le emergenze istruttorie sono state erroneamente lette e valutate dal decidente, in quanto nessuno dei testi escussi ha affermato la tossicità della sostanza rinvenuta nella disponibilità del prevenuto (ione solfato e ione rame), nè che quest’ultimo l’avesse usata nell’esercizio della pesca;

– nullità della ordinanza, resa alla udienza del 26/9/07, con cui è stata rigettata la eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e del precedente avviso di conclusione delle indagini preliminari per non essere quest’ultimo atto notificato personalmente al prevenuto presso il domicilio eletto.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Con il secondo motivo di impugnazione la difesa del prevenuto ribadisce la eccezione di nullità dell’avviso di conclusioni delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, già sollevata alla udienza del 26/9/07, prima udienza davanti al Tribunale di Taormina, in quanto detti atti non erano stati notificati al C. nel domicilio da costui eletto, bensì presso l’avv. Italo Buda. La censura è fondata: infatti, è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8 bis presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito al prevenuto medesimo di conoscere la esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1 alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p. alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p. alle regole di rilevabilità, di cui all’art. 180 c.p.p. (Cass. S.U. 27/3/08, n. 19602).

Orbene, nella specie, il C. all’atto della nomina del difensore di fiducia aveva dichiarato di eleggere domicilio presso la propria abitazione, sita in via (OMISSIS) manifestando così la chiara volontà di ricevere le notifiche di tutti gli atti successivi, inerenti al processo, in detto luogo; di contro l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. e il successivo decreto di citazione venivano notificati presso il difensore di fiducia.

Di poi, quest’ultimo sollevava la eccezione di nullità de qua nel rispetto del dettato normativo di cui all’art. 491 c.p.p..

All’accoglimento della esaminata censura segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, e rende superfluo l’esame del primo motivo di impugnazione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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