Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 2341 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, il sig. M. P. ha impugnato il provvedimento in data 14.7.2010 con il quale il Questore della Provincia di Brescia ha sospeso la licenza di porto d’armi per uso di caccia della quale il ricorrente era titolare sino alla definizione del procedimento penale per l’asserita violazione dell’art.30, comma 1, lett.d) della legge 11 febbraio 1957; ha impugnato altresì il provvedimento dello stesso Questore, di pari data, che ha rigettato l’istanza di rinnovo della carta europea delle armi.

Con gli anzidetti provvedimenti era stato contestato al sig. M. di "aver esercitato la caccia con fucile…abbattendo una femmina di cervo…in zona di ripopolamento e cattura del Gavia, in loc. Valle di Coen, a 137 metri dal confine all’interno della zona stessa, come rilevato dai verbalizzanti in seguito, dopo aver effettuato sopraluogo e rilievi tecnici fotografici non avendo assistito al fatto".

Con la sentenza quivi appellata il TAR ha respinto il ricorso con il quale era stato dedotto:

– che non sussiste l’infrazione contestata al ricorrente, e comunque la zona di ripopolamento ove è avvenuto il fatto era carente della prescritta tabellazione;

– che inoltre è illegittima la sospensione della licenza senza l’indicazione di un termine.

L’appello è infondato.

Con il primo motivo di gravame si sostiene che -contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado- nella fattispecie non poteva derogarsi all’obbligo di tabellare il territorio costituente la zona di ripopolamento, poiché una siffatta deroga potrebbe essere ammessa solo per i parchi nazionali stante che essi sono delimitati con appositi provvedimenti la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La prospettazione dell’appellante non può essere condivisa dal momento che anche la perimetrazione delle zone di ripopolamento è portata a conoscenza degli interessati con atti ufficiali, atteso che, ai sensi dell’art. 10, comma 13, L. n.157, le relative deliberazioni debbono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

Il collegio osserva che, stante la accertata presenza di tabelle poste a delimitazione della zona, anche se in misura inferire a quella prevista dalla normativa regionale, e tenuto conto dell’onere gravante sul cacciatore di prendere conoscenza del territorio disponibile per l’esercizio venatorio, la asserita carenza di tabellazione non fa venir meno l’infrazione contestata al ricorrente.

Ugualmente privo di pregio è il motivo che si basa sulla omessa indicazione di un termine nel provvedimento di sospensione della licenza di porto d’armi per uso di caccia, dovendosi ritenere che nella fattispecie si sia fatta corretta applicazione dell’art.32, comma 3, L. n.157/1992, laddove, nel disciplinare le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni penali per la violazione delle norme poste a protezione della fauna selvatica, ha previsto, con espresso riferimento all’ esercizio abusivo della caccia nelle zone di ripopolamento, che il Questore, congiuntamente alla sanzione penale, "può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza"; e ciò diversamente da altre ipotesi di violazione, considerate meno gravi, in cui la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla sospensione "da uno a tre anni" (vedi i casi sub art. 32, comma 1, lett.a)).

E’ pertanto inconferente invocare norme che prevedono la fissazione di un termine di durata della sospensione, perché dettate per fattispecie diverse da quella in esame. Ed è certamente corretto il provvedimento di sospensione quivi impugnato, in quanto le norme di pubblica sicurezza contenute nel R.D. n.773/1931 (alle quali rinvia l’art.32, comma 3 L. n.157/1992) non stabiliscono detto termine, collegando piuttosto la durata della sospensione al persistere di un utilizzo abusivo delle armi; sì che appare del tutto ragionevole la determinazione del Questore di commisurare la sospensione del titolo autorizzatorio al tempo necessario per l’accertamento in sede penale dei fatti addebitati al ricorrente.

Il provvedimento di sospensione del porto d’armi è dunque immune dai vizi prospettati con l’odierno atto di appello, ed ugualmente immune da vizi è il diniego di rinnovo della carta europea delle armi, per la decisiva considerazione che il rilascio della stessa presuppone il regolare possesso della licenza di porto d’armi.

in conclusione l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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