REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 50 Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 52 del 29 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modificazioni all’articolo 1

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio
2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per
la promozione dell’uso razionale dell’energia), e’ sostituito dal
seguente:
«1. Con la presente legge, la Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste disciplina le procedure finalizzate
all’approvazione degli strumenti di pianificazione
energetico-ambientale e promuove l’attuazione delle iniziative per il
perseguimento delle relative finalita’, tenuto conto dell’esigenza di
diversificare le fonti energetiche e di rendere piu’ efficiente e
razionale l’utilizzo delle fonti convenzionali, riducendo nel
contempo l’emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti,
allo scopo di incentivare:
a) le tecnologie che consentono il risparmio dell’energia, sia
negli impieghi stazionari che nella mobilita’ leggera;
b) le tecnologie che consentono lo sfruttamento delle fonti
rinnovabili;
c) gli impianti dimostrativi e le attivita’ di didattica
specialistica;
d) le iniziative volte alla valutazione delle prestazioni
energetiche degli edifici e alla pianificazione dei conseguenti
interventi di aumento dell’efficienza energetica.».
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 3/2006 e’
sostituito dal seguente:
«3. Per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 1, la
presente legge disciplina, inoltre, la concessione di agevolazioni
volte a promuovere le iniziative di cui agli articoli 5, comma 1, 6,
6-ter e 6-quater.".

Art. 2 Sostituzione dell’articolo 2 1. L’articolo 2 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2. (Programmazione energetico-ambientale) – 1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e statale, adotta e aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l’adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, tramite l’incentivazione dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecniche di risparmio energetico, in un’ottica di utilizzo razionale dell’energia. 2. La programmazione e’ attuata, in particolare, attraverso il piano energetico-ambientale redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore e concernente: a) la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive; b) lo stato di attuazione degli interventi in atto; c) lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali; d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale. 3. Il piano energetico-ambientale e’ approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed e’ aggiornato periodicamente con riferimento all’evolversi delle condizioni che influenzano lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano. 4. Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la Giunta regionale promuove opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un’adeguata analisi di specifici settori di competenza, e con il Consiglio permanente degli enti locali, in tutti i casi in cui le iniziative di programmazione hanno una ricaduta diretta sugli enti medesimi.».

Art. 3 Inserimento dell’articolo 2-bis 1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale n. 3/2006, come sostituito dall’articolo 2, e’ inserito il seguente: «Art. 2-bis.(Gestione dei dati energetici regionali) – 1. La raccolta, l’analisi, la verifica, il trattamento e la diffusione dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale, finalizzati alla realizzazione e alla successiva attuazione degli strumenti di programmazione energetico-ambientale, sono effettuati dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente. Gli stessi dati sono messi a disposizione della struttura regionale competente in materia di ambiente, per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La struttura competente puo’ affidare al Centro osservazione e attivita’ sull’energia di cui all’articolo 3 la gestione dei dati di cui al comma 1.».

Art. 4 Ridenominazione del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete. Modificazioni all’articolo 3 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, le cui attivita’ sono organizzate in accordo con la struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «Centro osservazione e attivita’ sull’energia (COA energia), le cui attivita’ sono organizzate sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale, secondo le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione». 2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal seguente: «2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Giunta regionale e’ autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Societa’ finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) e con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), per la specifica competenza tecnica. La Giunta regionale e’ altresi’ autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell’energia.». 3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal seguente: «3. FINAOSTA S.p.A. e ARPA possono avvalersi, per gli aspetti di particolare complessita’, di enti, di istituzioni e di altri soggetti che operano a livello scientifico o economico anche nei settori correlati a quello dell’energia.». 4. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2006, come sostituito dal comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Il COA energia, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2: a) organizza le attivita’ previste per l’attuazione della normativa regionale in materia di rendimento energetico nell’edilizia; b) individua e organizza le azioni ritenute necessarie per l’attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di pianificazione energetica adottato dalla Regione; c) promuove attivita’ di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all’aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale; d) organizza la raccolta e l’aggiornamento dei dati statistici significativi e dei dati caratteristici di funzionamento delle tecnologie presenti sul mercato, con particolare riguardo all’evoluzione delle soluzioni impiantistiche utilizzabili sul territorio regionale; e) realizza iniziative di formazione e di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente; f) fornisce agli enti locali l’assistenza necessaria per l’individuazione delle specifiche opportunita’ di sfruttamento energetico; g) organizza le attivita’ finalizzate alla realizzazione degli impianti dimostrativi, pilota e sperimentali di cui all’articolo 6, comma 1; h) realizza i laboratori didattici specialistici di cui all’articolo 6-bis; i) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell’ambito dell’istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 6-ter; j) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell’ambito dell’istruttoria valutativa di cui all’articolo 13.».

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 4

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 4. (Iniziative di formazione e di informazione) – 1. La
struttura competente, sentite le associazioni di categoria, promuove
iniziative di formazione e di informazione allo scopo di
sensibilizzare l’utenza e le categorie professionali in ordine alle
applicazioni finalizzate al risparmio energetico, nonche’ iniziative
volte ad incentivare la realizzazione di sistemi e di impianti
ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare anche
l’organizzazione di appositi presidi rivolti alla comunicazione e
alla consulenza tecnica.».

Art. 6

Modificazioni all’articolo 5

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2006,
dopo le parole: «le iniziative realizzate» sono aggiunte le seguenti:
«da enti locali e da soggetti privati nel settore dell’edilizia
residenziale».
2. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2006 e’
abrogato.
3. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2006, le
parole: «, l’entita’ del risparmio annuo convenzionale di energia
primaria correlato, in base al tipo di sistema installato, alle spese
di investimento,» sono soppresse.
4. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2006 e’
abrogato.

Art. 7

Sostituzione dell’articolo 6

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 6. (Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali) – 1.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la
Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di
impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l’utilizzazione
delle fonti energetiche rinnovabili e per l’impiego di tecniche di
efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo
energetico specifico.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Regione concede
agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori
finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima
del 70 per cento della spesa ammissibile documentata.
3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati
direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che
operano nel settore dell’energia e in quelli correlati, ai quali
compete l’attuazione delle iniziative, mediante la stipula di
appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale.
La realizzazione dei predetti impianti, se inerenti all’energia
eolica, o di presidi organizzati sul territorio per sensibilizzare
l’utenza all’impiego della trazione elettrica nella mobilita’ leggera
e’ consentita subordinatamente al conseguimento di un’intesa con gli
enti locali interessati.
4. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano l’entita’ e le
modalita’ di partecipazione finanziaria dei contraenti, le modalita’
di gestione degli impianti e definiscono, in base alla tipologia
degli interventi, la metodologia di monitoraggio delle prestazioni
energetiche. In ogni caso, il monitoraggio e’ attuato a totale carico
del soggetto incaricato della gestione degli impianti.
5. Gli accordi disciplinano, inoltre, la misura della
partecipazione finanziaria della Regione la quale, in base alla
tipologia degli impianti, puo’ coprire integralmente gli oneri
derivanti dalla realizzazione delle iniziative. In tale caso, gli
impianti restano di proprieta’ della Regione.
6. Nei casi di cui al comma 3, la Regione si avvale del COA
energia che provvede in ordine al riscontro degli adempimenti
spettanti al soggetto attuatore e alla verifica del conseguimento dei
risultati energetici attesi. Il COA energia riferisce periodicamente
alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione degli
interventi oggetto della convenzione.
7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, gli
impianti realizzati dagli enti locali devono essere ultimati entro
cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione
dell’agevolazione.».

Art. 8

Inserimento dell’articolo 6-bis

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 3/2006, come
sostituito dall’articolo 7, e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Laboratori didattici specialistici) – 1. Per il
conseguimento degli obiettivi di programmazione
energetico-ambientale, la Regione promuove iniziative volte alla
formazione di professionalita’ qualificate da impiegare nell’ambito
delle attivita’ del settore energetico, anche attraverso
l’attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la
sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati da
effettuarsi in laboratori didattici specialistici.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono avviate a seguito di
intesa tra la struttura competente e la Sovraintendenza regionale
agli studi, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di
istruzione tecnica e professionale, regionali e paritarie, il cui
indirizzo didattico sia inerente al settore energetico.
3. Le istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse
alle iniziative di cui al comma 1 stipulano apposita convenzione con
la Regione relativa alla realizzazione e alle modalita’ di utilizzo
dei laboratori didattici specialistici.
4. L’allestimento dei laboratori didattici specialistici spetta
al COA energia che riferisce periodicamente alla struttura competente
in ordine allo stato di attuazione delle iniziative avviate.
5. I laboratori didattici specialistici costituiscono dotazione
delle istituzioni scolastiche interessate e possono formare oggetto
di convenzione tra le medesime istituzioni e altri soggetti per
l’utilizzo extrascolastico dei medesimi.
6. Per consentire la valutazione dei risultati attesi, le
istituzioni scolastiche informano, entro il 30 giugno di ogni anno,
il COA energia in ordine alle attivita’ di sperimentazione
realizzate.».

Art. 9

Inserimento dell’articolo 6-ter

1. Dopo l’articolo 6-bis della legge regionale n. 3/2006, come
introdotto dall’articolo 8, e’ inserito il seguente:
«Art. 6-ter. (Diagnosi energetiche) – 1. Per il conseguimento
degli obiettivi di cui all’articolo 1 e in relazione alle finalita’
indicate dalla normativa regionale vigente in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, la Regione concede agevolazioni agli enti
locali e ai soggetti privati per l’effettuazione, nel settore
dell’edilizia residenziale, di diagnosi energetiche e di analisi
tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione,
recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla
cogenerazione.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate dal COA energia
che si esprime sull’attendibilita’ delle valutazioni e
sull’ammissibilita’ delle spese correlate.
3. Per le iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono
essere concesse nella misura massima del 50 per cento della spesa
ammissibile documentata.».

Art. 10

Inserimento dell’articolo 6-quater

1. Dopo l’articolo 6-ter della legge regionale n. 3/2006, come
introdotto dall’articolo 9, e’ inserito il seguente:
«Art. 6-quater. (Misure per la riduzione del fabbisogno
energetico nel settore terziario) – 1. Per il conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 1 e per favorire l’interconnessione tra
le catene energetiche, la Regione concede agevolazioni per la
realizzazione di iniziative finalizzate alla riduzione del fabbisogno
energetico nel settore terziario, nell’ambito della riorganizzazione
della logistica distributiva delle merci nelle aree urbane.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
articolo gli enti locali e i soggetti privati, previa presentazione
di apposita domanda alla struttura competente corredata di un
progetto preliminare e di una relazione tecnico-finanziaria. I
soggetti privati devono documentare, inoltre, l’avvenuta
sottoscrizione di un accordo con l’ente locale interessato.
3. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in
conto capitale a fronte di interventi che consentono un aumento delle
prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai parametri stabiliti
dalla normativa vigente e che prevedono lo sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili.
4. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in
conto capitale anche per iniziative realizzate mediante l’impiego di
mezzi a trazione elettrica o funzionanti con vettori energetici
alternativi, purche’ i relativi sistemi di approvvigionamento siano
alimentati mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
5. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, le
agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 90 per
cento della spesa ammissibile documentata.».

Art. 11 Modificazioni all’articolo 8 1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 3/2006, dopo le parole: «mutui a tasso agevolato» sono aggiunte le seguenti: «e delle iniziative di cui agli articoli 6-ter e 6-quater mediante contributi in conto capitale». 2. Il comma 2 dell’articolo 8 e’ abrogato.

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