Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2382 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 2 novembre 2009 e depositato il 16 novembre successivo la società S. E. C. (di seguito solamente SDA) ha chiesto l’accertamento del suo diritto all’accesso alla documentazione relativa all’ispezione che ha portato all’emanazione di un provvedimento di sanzione per alcune inadempienze relative a violazioni da parte delle società A. S., per un importo pari ad euro 380,56 anche nei suoi confronti in quanto obbligata solidale con la ditta GAP.

Si tratta del procedimento conclusosi con il certificato di variazione del 3 giugno 2009, redatto nei confronti della suddetta SDA.

Su tale richiesta di accesso si è formato un diniego tacito da parte dell’Amministrazione interessata.

La ricorrente, in particolare, richiedeva all’INAIL "l’accesso a tutti i documenti amministrativi del procedimento amministrativo concluso con il verbale emarginato in oggetto ed allegato, invitando l’INAIL alla comunicazione dell’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, del responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento e del responsabile del procedimento ed alla messa in visione, estrazione e/o trasmissione della documentazione medesima".

Riferisce di aver chiesto la documentazione in questione giustificando la sua richiesta con il non essere stata posta nelle condizioni di interloquire nel relativo procedimento amministrativo sin dall’inizio degli accertamenti condotti e richiama a sostegno della sua istanza, oltre alla legge n. 241 del 1990, anche l’articolo 24 della Costituzione.

Con sentenza n. 24842 del 10 febbraio 2010, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva dell’INAIL, compensando le spese.

Contro tale sentenza proponeva appello il ricorrente.

Nella camera di consiglio del 29 marzo 2011, la causa su concorde richiesta delle parti è stata assunta in decisione, relatore il consigliere Antonio Malaschini.
Motivi della decisione

1. Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dalla SDA, come sopra ricordato, per difetto di legittimazione passiva dell’INAIL.

Il TAR ha infatti ritenuto che il documento fosse stato formato dall’Ufficio territoriale del lavoro competente, Ferrara, e da quest’ultimo detenuto. Pertanto, non all’INAIL, ma alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio andava richiesto l’accesso alla documentazione in questione.

Sostiene invece il ricorrente essere il richiesto certificato di variazione di esclusiva competenza dell’INAIL, e conseguentemente nessun altro ufficio potrebbe detenere i documenti che formano il fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il suddetto certificato di variazione.

Non sarebbe quindi condivisibile per il ricorrente l’osservazione del giudice di primo grado che – come sopra ricordato – ritiene invece il documento formato e detenuto dall’Ufficio territoriale del lavoro di Ferrara, sicché alla DPL di Ferrara andava richiesta la documentazione per cui è causa.

2. Il ricorso non può essere accolto.

Emerge infatti dalla documentazione in atti che, pur essendo il certificato di variazione imputabile all’INAIL, gli atti presupposti per la definizione e la redazione del documento in esame sono detenuti dall’Ufficio territoriale del lavoro competente, nel caso di specie quello di Ferrara.

L’INAIL potrebbe al massimo, come risulta aver fatto in data 3/6/2009 in merito ad una richiesta della stessa SDA di accesso a documenti amministrativi che avevano portato all’emissione di un certificato di variazione, farsi tramite fra il richiedente e la DPL competente, al fine di favorire la presa visione dei fascicoli in oggetto non nella sua disponibilità.

Tale considerazione preliminare in merito al difetto di legittimazione passiva da parte dell’INAIL, consente di considerare in essa assorbite le ulteriori eccezioni avanzate dal ricorrente.

3. Le spese di lite possono esere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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