Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15592

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ersona del PG, Dott. D’Angelo Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 2 marzo 2010 il Tribunale di Camerino assolveva I.C., titolare di un’azienda di allevamento zootecnico di bovini, dal reato di deposito incontrollato di rifiuti (letami e liquami) e di danneggiamento di una pubblica via e lo condannava alla pena di Euro 200 d’ammenda per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. per avere provocato emissione di odori molesti per i residenti della zona in cui era ubicato l’impianto.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’erronea applicazione dell’art. 674 cod. pen. per aver il giudice omesso di valutare la natura prettamente agricola-zootecnica della zona in cui era ubicata la stalla di allevamento dei bovini costruita nel rispetto della normativa urbanistica e per avere ricondotto gli odori asseritamene molesti alla nozione di gas, vapori e fumo menzionati nella norma incriminatrice.

Deduceva che il reato non è ipotizzabile quando le emissioni non superino i limiti di normale tollerabilità, dato che la norma richiede che le emissioni avvengano in violazione della normativa vigente.

La normale tollerabilità, inoltre, non può essere accertata attraverso dichiarazioni testimoniali che comunque, nella specie, avevano portato a univoci approdi probatori.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato.

Premesso che è stato accertato, in fatto, con puntuale motivazione, che la stalla ove era esercitata l’attività di allevamento dei bovini circa 15 capi si trovava in un centro abitato e che tale attività provocava caratteristici odori che arrecavano molestie a chi, per ragioni di prossimità, vi era esposto, va osservato che il tribunale si è adeguato all’indirizzo espresso da questa Corte nella sentenza n. 2475/2007 secondo cui è configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere o molestare le persone) in presenza di molestie olfattive promananti da impianto produttivo in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della stretta tollerabilità quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente e alla salute umana di quello della normale tollerabilità, previsto dall’art. 844 cod. civ..

Anche in precedenza la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione 14 gennaio 2000 n. 407) ha ricondotto l’emissione di odori molesti alla fattispecie de qua essendo la percezione di un determinato odore il risultato della liberazione (nel caso in esame le deiezioni animali) di prodotti volatili, come tali percepibili anche all’olfatto e definibili, secondo il linguaggio comune, anche come gas.

Non ha, quindi, pregio alcuno il rilievo difensivo secondo cui, nella specie, non sarebbe stata violata alcuna norma di settore.

Con altri motivi il ricorrente lamenta la mancata motivazione della sentenza impugnata quanto al superamento della normale tollerabilità degli odori e quanto alla valutazione delle prove poste a base dell’affermazione di responsabilità.

Si tratta, però, di doglianze infondate.

Premesso che trattasi di un reato di pericolo, essendo sufficiente per la sua realizzazione l’attitudine dell’emissione a offendere o molestare le persone Cassazione n. 3531/1998, laddove per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona Cassazione n. 678/1996, va ribadito che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ. (Cassazione n. 19898/2005), anch’esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta.

Nel caso in esame, non esistendo disposizioni specifiche e valori – limite in materia di odori è incensurabile il ritenuto superamento della stretta tollerabilità delle emissioni odorose provocate dall’attività esercitata dall’imputato in luogo abitato (ricovero e allevamento di bovini) alla stregua delle acquisite testimonianze, valutate con adeguata motivazione.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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