Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15591 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 17.12.2009 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna alla pena di mesi due giorni 20 di reclusione Euro 400 di multa inflitta, in esito a giudizio abbreviato, a P.R. quale responsabile di avere installato in un circolo privato apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo vietati perchè riproducevano le regole fondamentali del poker ( L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, così qualificata l’originaria imputazione di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110), nonchè per avere tenuto e agevolato il gioco d’azzardo nel suddetto circolo.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando 1. violazione di legge per l’omesso proscioglimento dalle contravvenzioni di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, essendo il fatto punibile con sanzione amministrativa;

2. violazione degli artt. 718 e 719 cod. pen. perchè la responsabilità, in ordine a tale reato, era stata affermata in mancanza di prova della sussistenza dell’alea e del fine di lucro, come desumibile dall’esito dell’espletata perizia tecnica;

3. violazione di legge per l’irrogazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Puntualizzato che la riqualificazione giuridica del fatto contestato come violazione dell’art. 110 TULPS non rientra nel dispositivo della sentenza di primo grado in cui, invece, sono espressamente richiamati i "fatti-reato di cui ai capi di imputazione", nè in quello della sentenza d’appello, si osserva che con la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sono state depenalizzate le violazioni del testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) commesse in data antecedente alla sua entrata in vigore, e che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno – 18 giugno 2008 n. 215, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicavano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse.

Pertanto la contravvenzione di cui al capo a) della rubrica è estinta per abrogatio criminis.

La censura relativa al reato di cui al capo b) è infondata perchè sulla stessa i giudici di merito si sono pronunciati con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.

La Corte di Appello ha richiamato le acquisizioni istruttorie da cui inequivocabilmente risultavano le modalità di funzionamento degli apparecchi elettronici, descritte dagli operanti, secondo cui si trattava di slot machine che davano la possibilità di ottenere vincite, illimitate, aleatorie del tutto avulse dall’abilità del giocatore.

E’, quindi, motivata l’affermazione di responsabilità per il reato de quo alla stregua degli acquisiti dati fattuali.

La sussistenza del reato non può essere esclusa dall’esito dell’espletata perizia secondo cui era impossibile procedere ai richiesti accertamenti perchè non più sussistente la situazione di fatto riscontrata dagli operatori perchè lo stato degli apparecchi, destinati al gioco d’azzardo, era stato costatato dai verbalizzanti.

Il terzo motivo è fondato poichè, per il suddetto reato, l’irrogazione della pena accessoria della sospensione della patente non è prevista dalla legge per il suddetto reato.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio su tale capo e sul reato di cui all’art. 110 TULPS e, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catania, per la determinazione della pena per il residuo reato.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla pena accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina, nonchè in ordine all’imputazione di cui al capo a) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena per il reato di cui al capo b) con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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