Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-07-2011, n. 15517 Divisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19-9-2002 il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda proposta da G.V., G.P., Gi.Fr. e Gi.Va. nei confronti di C. G. di divisione di un compendio immobiliare sito in (OMISSIS), proveniente dall’asse ereditario del defunto G.A. del quale erano comproprietari gli attori (salvo Gi.Va., coniuge dei defunto, usufruttuaria) ed il convenuto G.C. (a seguito del cui decesso in corso di causa subentravano gli eredi G.A., F.S. e M.S.), attribuendo ai condividenti i lotti distintamente indicati nel progetto divisionale redatto dal CTU in corso di causa e determinando i relativi conguagli tra i medesimi condividenti; respingeva la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto aveva rivendicato, per intervenuta usucapione, la proprietà della porzione dell’immobile comune utilizzata come abitazione da lui e dalla propria famiglia; rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto tendente ad ottenere l’attribuzione di quota degli utili derivati dalla locazione dei locali al piano terreno da parte delle controparti che ne avevano percepito i frutti a proprio esclusivo vantaggio, nonchè l’ulteriore domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere fa reimmissione nel possesso dell’attività alberghiera già esercitata nell’immobile e condannava il convenuto al rimborso delle spese di lite.

Proposto gravame da parte dei suddetti eredi di C.G. cui resistevano G.V., G.P. e G. F. la Corte di Appello di Ancona con sentenza del 7-5-2005 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza M.S., A. G. e G.F. hanno proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui G.V., P. G. e Gi.Fr., in proprio e quali eredi di Gi.Va., hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la domanda dell’esponente relativa all’acquisto per usucapione della porzione di immobile abitata dall’appellante e dalla di lui famiglia;

in proposito deducono come elemento sufficiente a far decorrere l’usucapione il comportamento tenuto da G.C., consistito nell’aver costruito l’appartamento di sua abitazione e di averlo abitato con la sua famiglia dall’epoca del matrimonio (10-10- 1968), appartamento cui si accedeva da una porta di ingresso, indipendente e chiusa con una chiave posseduta solo dalla suddetta famiglia, come avevano riferito i testimoni.

I ricorrenti poi aggiungono che è stata travisata la deposizione del teste S. che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, aveva dichiarato che G.C. aveva continuato ad abitare parte dell’immobile comune destinandolo a propria residenza, e che le sorelle Fr. e G.P. dopo i rispettivi matrimoni si erano allontanate da (OMISSIS), dove quindi non risiedevano più dal 1981.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto la domanda per l’accertamento dell’acquisto per usucapione della porzione di immobile abitata da G.C. e dalla sua famiglia priva di alcun serio elemento probatorio sulla base delle deposizioni assai scarne e generiche dei due testi S.S. e S.R., avendo il primo precisato che le sue conoscenze sui fatti di causa gli derivavano da confidenze ricevute dalla stesso G.C., ed avendo il secondo affermato che "ognuno dei fratelli ha sempre abitato nelle rispettive parti dell’immobile, le sorelle nella parte vecchia"; la Corte territoriale ha ritenuto che tale dichiarazione avvalorava pienamente la tesi del giudice di primo grado in ordine ad un tacito accordo tra le parti per le concrete modalità d’uso transitorio del bene comune, non risultando peraltro alcun comportamento univoco atto a dimostrare l’estrinsecazione di un "animus" dominicale corrispondente all’esercizio della potestà tipica del proprietario.

Orbene tale accertamento di fatto, sorretto da sufficiente e logica motivazione, comporta l’infondatezza dell’assunto dei ricorrenti, tendente inammissibilmente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia nonchè a censurare la valutazione della deposizione del teste S., senza peraltro dedurre alcun comportamento di G.C. accompagnato dall’intenzione, resa palese agli altri comproprietari, di esercitare sull’appartamento in questione una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, sostengono che la Corte territoriale ha rigettato la domanda avente ad oggetto la condanna delle controparti al pagamento della quota dei canoni di locazione dei locali commerciali ubicati al piano terra dell’immobile comune sull’erroneo presupposto che G.C. aveva occupato una superficie pari quasi al 50% dell’intero stabile (esteso per mq. 1151), traendone così un vantaggio superiore alla quota di sua spettanza, e che gli appellanti non avevano contestato in termini dimensionali la predetta estensione della porzione immobiliare goduta in forma diretta dal loro dante causa; essi rilevano che nell’atto di appello si era in realtà dedotto che "Il valore delle superfici effettivamente occupate è quello di cui alla tabella riportata sub) 4: 31,17% parte convenuta e 68,83% parti attrici".

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha condiviso il convincimento del giudice di primo grado secondo cui G.C., sulla base delle risultanze in atti, anche di natura tecnica, aveva goduto direttamente in modo esclusivo di una porzione dell’immobile comune di estensione di mq. 522 pari a circa il 50% dell’intero stabile (che aveva un’estensione di mq. 1151), e che pertanto, attraverso tale godimento diretto di una parte di esso pari alla metà del totale indiviso tra i quattro comproprietari, il suo diritto a percepire i frutti del bene comune era stato ampiamente soddisfatto.

In proposito deve anzitutto osservarsi che non risulta che gli elementi probatori sulla base dei quali il giudice di primo grado era giunto a determinare la suddetta estensione di quella parte del bene comune goduta da G.C. siano stati specificamente censurati dagli attuali ricorrenti; quanto poi alla asserzione contenuta nell’atto di appello in ordine alla superficie effettivamente occupata da quest’ultimo, pari al 31,17% del totale, si rileva il carattere non decisivo di tale deduzione, posto che tale parte dell’immobile comune è comunque superiore alla quota del frutti civili di spettanza di G.C. pari ad 1/4 dell’intero.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione in ordine al quarto motivo di appello relativo alla contestazione dei criteri di divisione dell’immobile per cui è causa adottati dal CTU, e trascrivono nel ricorso le osservazioni critiche in proposito svolte dal loro CT di parte ingegner S.F., che avrebbero dovuto indurre alla elaborazione di un nuovo progetto divisionale dell’immobile e degli eventuali conguagli per raggiungere le quote di possesso del 75% della parte attrice e del 25% della parte convenuta.

La censura è inammissibile.

Premesso che la sentenza impugnata ha affermato che la parte appellante non aveva contestato "la divisione in sè e per sè", salve le pretese nascenti dalla dedotta usucapione parziale, l’esame della menzionata CT di parte conferma che la sollecitazione della redazione di un nuovo progetto divisionale ivi contenuta era giustificata essenzialmente dal fatto che non sarebbero state rispettate le quote di possesso del bene comune sopra riportate;

orbene in proposito si osserva che tale motivo di appello, esauritosi nel riportare le diverse conclusioni del proprio CT di parte senza alcuna censura nei confronti della sentenza di primo grado che le aveva recepite, si rivela inammissibile, sussistendo l’obbligo dell’appellante di impugnare con motivi specifici la pronuncia nella parte in cui si rapporta, adesivamente o negativamente, alla relazione dell’ausiliare (Cass. 10-7-2009 n. 16292).

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano omessa motivazione sul sesto motivo di appello con il quale si era evidenziata la mancanza di qualsiasi correlazione tra la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva espressamente previsto l’accollo proporzionale delle spese del giudizio di divisione, ed il dispositivo della stessa sentenza, che e aveva quantificate in misura quasi identica tra attrici e parte convenuta, "quando le loro quote sono rispettivamente di tre quarti e un quarto".

La censura è inammissibile.

Invero dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che nelle conclusioni ivi riportate gli appellanti non avevano riproposto la domanda tendente ad una diversa regolamentazione delle spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Ancona; pertanto, non avendo i ricorrenti dedotto che la mancata riproposizione di tale domanda è frutto di un errore, si deve concludere che la domanda stessa sia stata abbandonata, cosicchè non sussiste alcuna omessa pronuncia in proposito.

Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo "violazione degli artt. 2983-2084-2563 e 2565 c.c. per travisamento dei fatti", censurano la sentenza impugnata per aver respinto la domanda relativa al riconoscimento del diritto di proprietà dell’esponente sull’azienda alberghiera esercitata nell’immobile comune e del conseguente diritto alla reintegrazione nei possesso, ai rendiconto ed alla corresponsione dei frutti.

I ricorrenti assumono che il giudice di appello non ha tenuto conto delle deduzioni da essi svolte nella comparsa di risposta dell’1-2- 1990, dalle quali era emerso che G.V. soltanto con un sotterfugio, avallato dalle locali autorità comunali, si era immessa illegìttimamente nel possesso dei beni aziendali, gestendo in proprio l’attività per la quale il fratello G.C. vantava la licenza e la titolarità; pertanto nè V. G. nè nessun altro avrebbe potuto dimostrare di aver avuto un valido titolo contrattuale per continuare, negli stessi locali e con le stesse attrezzature, la gestione alberghiera già iniziata a suo nome da G.C., che non era allora dipendente pubblico, cosicchè poteva gestire regolarmente l’albergo.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, dopo aver ricondotto la pretesa degli appellanti riguardo all’azienda alberghiera esercitata all’interno dell’immobile comune all’azione rivendicatoria, ha ritenuto non provata tale domanda.

Premesso poi che nello stesso atto di appello si era ammesso che G.C. era sicuramente estraneo all’esercizio dell’azienda, ma non certo all’attività che rimaneva sempre a suo nome, il giudice di appello ha affermato che tale ultima circostanza, riguardante la titolarità della licenza amministrativa, non atteneva alla gestione alberghiera in termini di esercizio di impresa; la domanda con la quale si rivendicava l’appartenenza dell’azienda era quindi in contraddizione con la stessa deduzione di essere estraneo all’esercizio dell’impresa.

La sentenza impugnata ha inoltre sostenuto che, a fronte di un quadro probatorio dai contorni incerti quanto al ruolo di ciascuno dei fratelli nell’ambito dell’esercizio dell’azienda, era decisivo il rilievo che G.C. non era mai stato esclusivo titolare della gestione imprenditoriale avente ad oggetto il complesso dei beni aziendali, e che non risultava provato che tali beni, singolarmente o complessivamente intesi, fossero stati da lui acquistati o costituiti.

Orbene in presenza di tale accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, è rilevante osservare che ricorrenti non hanno censurato la decisiva affermazione della Corte territoriale in ordine all’estraneità di G.C. all’attività alberghiera suddetta secondo la stessa prospettazione degli appellanti; del resto essi, lungi dal contestare specificatamente le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata, si soffermano sulla pretesa illegittimità del successivo possesso dei beni aziendali da parte di V. G., senza nulla dedurre in termini specifici sul possesso degli stessi beni da parte di G.C..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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