Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Valle d’Aosta n. 5 del 2 febbraio 2010)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’ ed oggetto
1. La Regione, in armonia con i principi di pari opportunita’,
attua politiche volte al rispetto delle identita’ e alla
valorizzazione delle differenze di genere, all’equita’ nella
distribuzione dei poteri e delle responsabilita’ tra i generi, al
superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora
esistente nei confronti delle donne e all’incremento della loro
partecipazione in ogni ambito.
2. La presente legge riordina la Consulta regionale per la
condizione femminile, istituita ai sensi della legge regionale 23
giugno 1983, n. 65 (Istituzione della Consulta regionale per la
condizione femminile), che assume la nuova denominazione di Consulta
regionale per le pari opportunita’, e detta disposizioni in materia
di consigliere/a regionale di parita’.
Art. 2 Comunicazione istituzionale e statistiche di genere 1. La Regione, nell’ambito dell’attivita’ di comunicazione istituzionale volta alla corretta informazione del cittadino sulle attivita’ svolte o in corso di svolgimento, opera per: a) introdurre la prospettiva di genere e favorire l’attenzione sui temi della parita’ tra donne e uomini; b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico; c) promuovere una rappresentazione femminile e maschile coerente con l’evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella societa’, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere. 2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attivita’ finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.
Art. 3 Disciplina del personale 1. Gli enti del comparto unico regionale e l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta perseguono politiche di pari opportunita’ tra uomini e donne nell’organizzazione del personale e nello sviluppo della carriera e adottano piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell’attivita’ lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.
Art. 4 Piani triennali di azioni positive 1. I piani triennali di azioni positive predisposti dai comitati per le pari opportunita’, ove costituiti, sono approvati con provvedimento dell’organo competente dell’ente, sentiti il/la consigliere/a regionale di parita’, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, nell’ambito del comparto e dell’area di interesse. In particolare, i piani sono diretti a: a) promuovere l’inserimento delle donne nelle attivita’, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile, in particolare nelle attivita’ e nei livelli di piu’ elevata responsabilita’; b) valorizzare, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di istituti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia; c) promuovere azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione di una cultura favorevole alla nascita di nuovi comportamenti organizzativi che valorizzino le differenze di cui donne e uomini sono portatori; d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternita’; e) superare gli stereotipi di genere e adottare modalita’ organizzative che rispettino le donne e gli uomini.
Art. 5
Consulta regionale per le pari opportunita’
1. Al fine di promuovere iniziative tese a rimuovere gli ostacoli
che limitano o impediscono il rispetto delle identita’ e la
valorizzazione delle differenze di genere e di favorire la rimozione
di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, il presente capo
detta disposizioni concernenti la Consulta regionale per le pari
opportunita’, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta esercita le sue funzioni operando anche al fine di
creare uno stretto raccordo tra la realta’ femminile della Regione e
le donne elette nelle istituzioni.
Art. 6 Funzioni 1. La Consulta: a) esprime pareri sui progetti di legge regionali di cui all’articolo 9, comma 1, e formula suggerimenti per l’adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parita’ ed uguaglianza di genere; b) segnala al Consiglio regionale l’opportunita’ di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative in relazione al mondo femminile; c) cura la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita’ nei vari settori della vita politica, economica e sociale, segnalando le opportune iniziative e curando l’elaborazione di studi ed indagini conoscitive sulla condizione della donna in Valle d’Aosta; d) promuove, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull’amministrazione della cosa pubblica, per favorire la preparazione e la presenza femminile nell’amministrazione e nella vita politica; e) formula proposte e suggerimenti al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine all’istituzione di servizi e all’avvio di iniziative che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella societa’ e nella famiglia; f) sensibilizza partiti, movimenti e gruppi politici, affinche’ adottino tutte le misure che favoriscano una rappresentanza equilibrata nei loro organismi decisionali; g) favorisce lo scambio di informazioni fra le donne elette negli organismi istituzionali a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso l’attivazione di reti di collegamento, e l’elaborazione e attuazione delle analisi di genere nelle scelte politiche e amministrative; h) cura la raccolta, la diffusione di materiale bibliografico e documentario, la pubblicazione di periodici e volumi, e promuove le tematiche relative alla condizione femminile ed eventi culturali destinati alle donne; i) promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri anche con gli organismi di pari opportunita’ di altre Regioni; j) svolge attivita’ di informazione e consulenza per le donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il funzionamento e l’utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per segnalare situazioni di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza.
Art. 7 Composizione e durata 1. La Consulta e’ nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, entro cinque mesi dalla data di insediamento del Consiglio stesso, ed e’ composta: a) da quattro componenti, designate congiuntamente: 1) dalle associazioni e dai gruppi femminili che abbiano un’effettiva rappresentativita’ a livello regionale, abbiano come finalita’ istituzionali quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attivita’ non circoscritte ad interessi di categoria professionale; 2) dalle commissioni femminili delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; 3) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale; 4) dalle commissioni o movimenti femminili, a livello regionale, dei partiti, movimenti o gruppi politici; 5) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello regionale; b) dal/dalla consigliere/a regionale di parita’ di cui all’articolo 14; c) da tre consigliere regionali elette dal Consiglio regionale con voto limitato a due nomi. Almeno una consigliera deve essere espressione della minoranza consiliare. La perdita della condizione di consigliera regionale comporta la decadenza dalla Consulta; d) da dieci componenti elette dal Consiglio regionale fra le componenti degli organismi di cui alla lettera a) con voto limitato a sette nomi. Almeno tre componenti devono essere espressione della minoranza consiliare; e) da cinque componenti designate dal Consiglio permanente degli enti locali e scelte fra le donne elette negli enti locali della Regione, rispettando la proporzione fra le elette nelle assemblee e negli organi esecutivi degli enti stessi. La perdita della condizione di eletta negli enti locali comporta la decadenza dalla Consulta. 2. L’attivita’ della Consulta e’ coordinata da una Presidente eletta tra le proprie componenti e da un Comitato esecutivo secondo le modalita’ indicate nel regolamento interno della Consulta di cui all’articolo 8, comma 2. 3. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura e, comunque, sino alla data di insediamento della successiva Consulta.
Art. 8 O r g a n i 1. Sono organi della Consulta: a) l’Assemblea; b) la Presidente; c) il Comitato esecutivo. 2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il regolamento interno della Consulta che disciplina le funzioni degli organi e le modalita’ di organizzazione e funzionamento della Consulta stessa, proposto dall’assemblea della Consulta entro due mesi dal proprio insediamento. 3. Il regolamento interno della Consulta puo’ prevedere l’istituzione di una vicepresidente.
Art. 9 Rapporti con il Consiglio regionale 1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Consulta copia di tutti i progetti di legge regionale, che investono esplicitamente e significativamente le politiche di genere all’atto della loro presentazione al Consiglio regionale. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dei progetti di legge, si prescinde dal parere della Consulta. La Consulta, su propria richiesta, e’ audita dalle commissioni consiliari permanenti sugli atti all’esame delle stesse concernenti le politiche di parita’ e di pari opportunita’. 2. Alle riunioni della Consulta hanno facolta’ di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il Presidente della Regione e del Consiglio regionale, gli assessori regionali e i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti. 3. La Consulta puo’ chiedere che intervengano alle proprie riunioni il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto di discussione, i consiglieri regionali e i dirigenti regionali, previa autorizzazione dell’amministratore competente.
Art. 10
Rapporti di collaborazione
1. La Consulta attiva rapporti di collaborazione:
a) con il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita’
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione dei
principi di parita’ di trattamento e di pari opportunita’ delle
lavoratrici e con la Commissione per le pari opportunita’ fra uomo e
donna di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 (Regolamento per il riordino della
Commissione per le pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
b) con Consulte, istituzioni e altri organismi regionali,
interregionali, nazionali, europei ed internazionali svolgenti
analoghe funzioni;
c) con le istituzioni e le associazioni culturali, di
promozione sociale, di volontariato e professionali presenti nel
territorio regionale;
d) con le Universita’, gli istituti di ricerca e gli
osservatori in materia economica e sociale.
Art. 11
Rapporto, relazione annuali e
programma di attivita’ della Consulta
1. La Consulta, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette al
Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale un
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche di parita’
e di pari opportunita’ in Valle d’Aosta ed una relazione
sull’attivita’ svolta.
2. La Consulta, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al
Presidente del Consiglio regionale un programma di attivita’, da
attuare nell’anno successivo, con la previsione della relativa spesa.
3. Il programma e’ esaminato ed approvato dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale entro il 31 dicembre.
4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il rapporto e
la relazione annuali ed il programma di attivita’ alla commissione
consiliare competente.
Art. 12
Sede, dotazione organica e locali
1. La Consulta regionale ha sede presso la Presidenza del
Consiglio regionale ed e’ dotata del personale e dei mezzi necessari
per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina,
nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, la dotazione
organica per il funzionamento della Consulta, sentita la Presidente
della stessa.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegna alla
Consulta locali idonei allo svolgimento della sua attivita’.
Art. 13 Gestione amministrativa e contabile 1. Nell’ambito del programma annuale di attivita’ e della relativa previsione di spesa, la Consulta gode di autonomia funzionale. 2. Per la gestione amministrativa del personale la Consulta si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale. 3. Per la gestione amministrativa e contabile funzionale alla realizzazione del programma annuale di attivita’ la Consulta si avvale delle competenti strutture del Consiglio regionale. 4. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale tutte le spese per il funzionamento ed il programma di attivita’ della Consulta.
Art. 14
Consigliere/a regionale di parita’
1. Il presente Capo detta disposizioni in materia di
consigliere/a di parita’ della Regione, di seguito denominato/a
consigliere/a regionale di parita’, disciplinandone le attribuzioni,
i requisiti e le modalita’ di nomina, in attuazione dell’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina
dell’attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’ e
disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47
della legge 17 maggio 1999, n. 144) e in conformita’ ai principi di
cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246).
Art. 15 Competenze 1. Il/La consigliere/a regionale di parita’ svolge le funzioni di: a) promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunita’ e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro e, in particolare, tutte quelle attribuitegli ai sensi del d.lgs. 198/2006 e della presente legge; b) referente dei comitati per le pari opportunita’ di cui all’art. 4. 2. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, il/la consigliere/a regionale di parita’, nell’esercizio delle sue funzioni, e’ pubblico ufficiale.
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