Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 19-04-2011, n. 15586 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Roma confermava quella del tribunale della medesima città che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 per la violazione del provvedimento del Questore che lo obbligava a presentarsi presso il commissariato PS competente trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo e trenta minuti dopo l’inizio del secondo tempo di tutti gli incontri di calcio disputati dalle squadre del Milan e della Roma per il periodo di tre anni. Deduce in questa sede il ricorrente il vizio di motivazione sul rilievo della genericità della prescrizione ("tutti gli incontri") e della carenza dell’elemento soggettivo.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Correttamente la corte di merito ha escluso la genericità della prescrizione sul rilievo che essa valeva per tutti gli incontri nazionali ed internazionali, anche di carattere amichevole, disputati dalle due squadre in precedenza menzionate. Ed è assolutamente condivisibile l’opzione interpretativa secondo la quale tale prescrizione non è tacciabile di genericità in assenza della specifica indicazione di tutte le partite interessate e degli orari di esse trattandosi di eventi altamente pubblicizzati ed essendo impossibile a priori prevedere analiticamente tutte le partite che la squadra potrà disputare in una stagione, tenuto conto delle competizioni amichevoli e di quelle in cui la partecipazione iniziale o al prosieguo di un torneo sia condizionata al raggiungimento di un obiettivo sportivo.

Le considerazioni che precedono valgono a confutare anche i rilievi sulla carenza di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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