Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2373

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente contenzioso, trattandosi di appello avverso sentenza che declina la giurisdizione, va deciso con sentenza in esito a rito camerale, in applicazione degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.

2. Si controverte di un provvedimento che ha rideterminato il canone demaniale marittimo in applicazione della l. n. 296/2006 e il T.a.r. con la sentenza in epigrafe ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

3. Sulla questione del riparto di giurisdizione in caso di rideterminazione dei canoni demaniali marittimi in applicazione della l. n. 296/2006 è sufficiente richiamare:

a) l’ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 17 giugno 2010, n. 14614, da cui si desume che la previsione normativa, secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…." (art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., già art. 5 l. Ta.r.), va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, e purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio con esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi;

b) l’ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione 1° luglio 2010, n. 15644, secondo cui la rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell’Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione in esito una rinnovata valutazione tecnicodiscrezionale, spetta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l’Autorità incide sull’economia dell’intero rapporto concessorio, attraverso l’esercizio di poteri autoritativi.

4. Anche la giurisprudenza della Sezione ha affermato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell’art. 1, comma 251, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 22 ottobre 2010, n. 302), qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione previa ricognizione tecnicodiscrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell’inamovibilità, o meno, delle stesse (Cons St., Sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 787; Cons. St, Sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3348).

La rideterminazione del canone, a seguito dell’applicazione della nuova normativa, qualora la controversia investa l’esercizio di poteri discrezionalivalutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economicoaziendali (sia sull’an che sul quantum), configura una fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai principi in precedenza richiamati, mentre, diversamente, rientra nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario.

5. Nel caso di specie, con le censure articolate nel ricorso in primo grado, si fa questione solo di misura del canone, in relazione ai presupposti fattuali economicoaziendali e ai criteri di determinazione configurati dalla nuova normativa, senza che i dedotti motivi coinvolgano la verifica dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sul rapporto concessorio sottostante o dell’esercizio di poteri tecnicodiscrezionali nel senso sopra delineato.

6. Ne consegue che la controversia ha natura meramente patrimoniale e, per l’effetto, l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.

7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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