Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 19-04-2011, n. 15627 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso il decreto di archiviazione pronunciato "de plano" in data 16 febbraio 2010 dal gip presso il Tribunale di Sulmona, hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia, le persone offese D.F.F. e M.R. lamentando: 1) inosservanza di legge poichè l’opposizione è stata dichiarata inammissibile con valutazioni nel merito e prognostiche delle richieste investigative suppletive, violando il diritto della parte alla fissazione dell’udienza camerale; 2) mancanza di motivazione perchè le argomentazioni espresse dal gip erano prive di completezza per mancata considerazione sia di circostanze di fatto sia di specifiche doglianze formulate dalla difesa delle persone offese; 3) illogicità di motivazione anche in relazione alle conclusioni formulate dal gip che, di fronte ad una situazione processuale tutt’altro che definita nei suoi contorni sostanziali, proprio a causa di un deficit investigativo, si è spinto a fare insinuazioni sulla condotta della vittima definendola "suicidiaria o colposa". 2. Il ricorso è fondato.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (sez. 6, 8.1.2003 n. 76, P.O. in proc. Giuliano m.u. 223675) in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari accolga "de plano" detta richiesta è viziato ove non comprenda, oltre alla motivazione sulla infondatezza della notizia di reato, anche quella sulla inammissibilità dell’opposizione, in quanto il diritto al contraddittorio della persona offesa viene illegittimamente violato per la mancata adozione del rito camerale.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che il Gip può decidere "de plano" sulla inammissibilità della opposizione a richiesta di archiviazione, oltre che nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, quando queste siano non pertinenti o superflue, senza estendere il proprio giudizio a valutazioni di merito. In tal senso può ricordarsi sez. 6, 29.5.2008 n. 40593 rv 241360, secondo la quale in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice, nel disporre l’archiviazione "de plano", deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate". Nel caso di specie il GIP ha trascurato del tutto la sicura pertinenza delle indagini richieste al fatto avvenuto e nel ritenere l’irrilevanza delle indagini suppletive che sollecitavano l’approfondimento della situazione di fatto esistente nel traliccio dove si sono svolti i fatti e le cause della morte della vittima, ha espresso valutazioni di merito circa l’esito delle stesse, il che non poteva fare se non previa celebrazione dell’udienza camerale nella quale assicurare il pieno contraddittorio tra le parti.

3. Si impone dunque l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Sulmona per la fissazione dell’udienza camerale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sulmona per quanto di competenza.

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