Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 19-04-2011, n. 15624 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema ricorre avverso la ordinanza, in data 23.7.2010, con la quale il gip ha imposto a L.C. la misura cautelare della custodia in carcere. Si duole che il gip abbia adottato la detta misura in violazione di legge, in particolare degli artt. 291 e 292 c.p.p., atteso che la misura adottata dal gip è diversa e maggiormente afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero (arresti domiciliari), con conseguente violazione del principio della domanda vigente in materia cautelare.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione del ricorrente. Il ricorso diretto per cassazione di cui all’art. 311, comma 2 può essere infatti esperito, per espresso dettato normativo, solo dall’imputato e/o dal suo difensore; è escluso, per il principio di tassatività delle impugnazioni, che di tale mezzo possano valersi altri soggetti non menzionati dalla norma.

Nello stesso senso si è già espressa la 3^ sezione di questa Corte con la sentenza n. 39630 del 27.9.2007 rv 237934, così massimata "In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., il P.M. non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311 c.p.p., comma 2, solo all’imputato ed al suo difensore".
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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