REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 2 Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle societa’ e degli organismi a partecipazione regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 6 dell’11 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il livello della remunerazione
degli organi gestionali delle societa’ di capitali controllate, anche
in via indiretta, dalla Regione ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile, la procedura per la sua determinazione nonche’ il numero dei
componenti regionali nei relativi consigli di amministrazione.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresi’ alle
societa’ di capitali controllate o partecipate congiuntamente dalla
Regione e dagli enti locali, allorquando la misura della
partecipazione regionale risulti pari o prevalente rispetto a quella
detenuta dagli enti locali nel loro complesso, nonche’ alle societa’
controllate da Finpiemonte S.p.a. e da Finpiemonte Partecipazioni
S.p.a.
3. Relativamente alle societa’, in cui la partecipazione
regionale e’ inferiore a quella complessivamente detenuta dagli enti
locali, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1, commi 728
e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)
nonche’, in quanto con essa compatibile, quella di cui all’art. 2,
commi 3 e 4 della presente legge.

Art. 2 Compatibilita’ del regime retributivo dei componenti degli organi gestionali e modalita’ di determinazione 1. L’importo complessivo da destinare, ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del codice civile, alla remunerazione dell’organo gestionale delle societa’ di cui all’art. 1, commi 1 e 2, deve risultare coerente con il rispetto dei seguenti limiti: a) il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi non puo’, in nessun caso, superare il 50 per cento, elevabile al 70 per cento per le societa’ di particolare complessita’, della indennita’ di carica spettante al Presidente della Giunta regionale; b) la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di amministrazione, anche se investiti di particolare cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell’attivita’ di partecipazione ai lavori dell’organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non possono, in ogni caso, superare l’importo unitario di 300,00 euro. Tale importo e’ soggetto ad aggiornamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’ nazionale. 2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, gli statuti delle societa’ devono conformarsi a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, prefigurando l’obbligo e l’esclusiva competenza dell’assemblea ad individuare il tetto retributivo in una misura con esso compatibile. 3. La Giunta regionale provvede ad individuare, attraverso l’elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche ed organizzative dell’impresa, un indice variabile di complessita’ gestionale, da attribuire a ciascuna societa’ ed a cui rapportare la concreta determinazione dell’ammontare del relativo monte retributivo e del gettone di presenza. 4. Il rappresentante regionale chiamato a concorrere col proprio voto alla formazione della volonta’ dell’assemblea dei soci in merito alla concreta determinazione del livello retributivo degli amministratori deve necessariamente attenersi alle specifiche istruzioni espresse al riguardo dall’organo giuntale in applicazione dei criteri generali di cui al comma 3 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Art. 3 Remunerazione incentivante 1. Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, terzo comma del codice civile, per la remunerazione degli amministratori esecutivi, deve configurarsi quale indennita’ legata al riconoscimento della capacita’ di influire positivamente sull’andamento gestionale della societa’ dimostrata attraverso il miglioramento dell’indice del valore economico aggiunto (Economic Value Added – EVA) ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici previamente indicati dal consiglio stesso con il consenso degli azionisti. 2. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori esecutivi non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo determinato ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 2. 3. La prestazione degli amministratori deve essere, in via ordinaria, valutata nel medio termine con riferimento ai risultati conseguiti nel triennio di normale durata in carica. 4. Non sono ammessi contratti di incentivo che contemplino remunerazioni in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni ne’ contratti di amministrazione che prevedano retribuzioni differite al momento di cessazione dall’incarico ovvero in caso di recesso anticipato.

Art. 4

Trasparenza

1. La relazione sulla gestione nelle societa’ di cui all’art. 1,
commi 1 e 2 che non siano esonerate dall’obbligo della sua redazione
deve indicare, oltre a quanto stabilito dall’art. 2428 del codice
civile, le linee della politica retributiva nei confronti degli
amministratori da cui risulti:
a) la totalita’ delle somme corrisposte o dovute a ciascun
amministratore per il servizio svolto durante l’esercizio finanziario
considerato compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati
dall’assemblea degli azionisti;
b) l’entita’ della componente variabile della retribuzione
riconosciuta agli amministratori esecutivi ed i criteri di
valutazione delle prestazioni su cui si e’ basato il riconoscimento
del diritto a percepirla;
c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta
agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni
consuete di un amministratore;
d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non
monetarie.
2. Le informazioni relative alle remunerazioni degli
amministratori devono figurare anche sul sito informatico della
societa’.
3. L’onere informativo di cui ai commi 1 e 2 deve trovare
riscontro nella previsione di apposita clausola statutaria da
approvare nel termine di mesi sei dall’entrata in vigore della
presente legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da
parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi
dell’art. 1, commi 1 e 2.

Art. 5 Organi gestionali e di controllo 1. Fatta eccezione per la Finpiemonte S.p.a., nel cui consiglio di amministrazione possono essere presenti fino a cinque membri di nomina regionale, e per la Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., nelle societa’ di cui all’art. 1, comma 1, la componente regionale nei rispettivi consigli di amministrazione non puo’ eccedere i tre membri. 2. Nelle societa’ di cui all’art. 1, comma 2, il numero degli amministratori complessivamente espressi dalla Regione e dagli enti locali non puo’ essere superiore a cinque. 3. Gli statuti societari e gli eventuali patti parasociali devono essere adeguati o rinegoziati in senso conforme entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2. 4. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle societa’ in cui sia prevista statutariamente la gratuita’ di tutti gli incarichi gestionali o almeno di quelli diversi da Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore esecutivo. 5. Nelle societa’ di cui all’art. 1, commi 1 e 2, il Collegio sindacale e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 6

Ineleggibilita’ ad amministratore

1. L’aver concorso per tre esercizi consecutivi, nella veste di
amministratore di societa’, alla chiusura del conto economico in
perdita, ad eccezione del caso in cui l’entita’ della perdita risulti
piu’ contenuta di quella eventualmente e mediamente riscontrata dalla
medesima societa’ nel triennio precedente l’assunzione dell’incarico,
comporta, per un periodo di tre anni, aumentato a cinque per chi
abbia rivestito la carica di amministratore esecutivo,
l’impossibilita’ ad assumere, per conto regionale, un nuovo incarico
gestionale nelle societa’ di cui all’art. 1, commi 1 e 2 e nelle
altre societa’ partecipate dalla Regione.
2. La preclusione temporanea di cui al comma 1 viene elevata
rispettivamente a cinque e otto anni ai fini dell’assunzione
dell’incarico di amministratore esecutivo.

Art. 7 Direttori generali 1. Il trattamento retributivo massimo complessivo, comprensivo della quota di cui al comma 2, spettante ai direttori generali delle societa’ di cui all’art. 1, commi 1 e 2, non puo’ eccedere quello riconosciuto ai direttori regionali ovvero, se superiore, il minimo previsto, per i dirigenti, dal contratto collettivo di categoria di appartenenza del settore di attivita’ della societa’ di riferimento. 2. Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso riconosciuto ai sensi del comma 1, va corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale coerenti con quelli da stabilirsi ai sensi dell’art. 3. 3. I fringe benefit riconosciuti ai direttori generali non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo di cui al comma 1. 4. Gli statuti societari devono essere adeguati in senso conforme entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, fermo restando il rispetto dei contratti in corso. 5. Per quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria trova applicazione il divieto di cui all’art. 3, comma 4.

Art. 8 Estensione dell’ambito applicativo 1. L’ingresso o la permanenza regionale in consorzi, fondazioni, associazioni o in genere in organismi associativi e’ condizionata all’adozione di regole, anche di natura convenzionale, volte ad assicurare il contenimento delle spese di gestione imputabili ai costi di funzionamento degli organi gestionali. 2. In quanto compatibili, trovano applicazione anche rispetto ai soggetti di cui al comma 1, le regole ed i limiti desumibili dalla disciplina retributiva prevista dalla presente legge per le societa’ partecipate ed in particolare, per quanto attiene ai limiti quantitativi, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 7 e, per quanto concerne il principio della necessaria correlazione con i risultati raggiunti, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 7. 3. L’adozione della disciplina di cui al comma 1, ovvero la verifica dell’esistenza di presidi alternativi gia’ idonei a garantirne le finalita’, deve intervenire nei sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 Monitoraggio e pubblicita’ 1. La Giunta regionale adotta le iniziative piu’ idonee al fine di rendere di immediata e agevole conoscibilita’ l’entita’ complessiva dei flussi finanziari intercorrenti fra la Regione e ciascuno dei soggetti di cui agli artt. 1 e 8, attivando altresi’ le misure, anche di natura organizzativa, ritenute piu’ opportune al fine di monitorare le dinamiche retributive dei relativi organi gestionali assicurandone la diffusione anche mediante la pubblicazione sul sito informatico. 2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione avente per oggetto: a) i costi di funzionamento degli organi gestionali delle societa’ e degli altri organismi a partecipazione regionale evidenziandone le criticita’ ed i rimedi adottati o adottandi; b) il rispetto dei termini previsti per gli adeguamenti statutari e per gli adempimenti previsti all’interno degli articoli precedenti. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 8 febbraio 2010 BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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