Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-07-2011, n. 15507 Incarichi Incompatibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a. RAS proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Trieste avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei propri confronti dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Trieste per il pagamento di due sanzioni amministrative per violazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, art. 58, comma 9, n. 29, per aver conferito alla dottoressa C.A.M. ed al dottor R.M., entrambi medici dipendenti dell’INAIL, incarichi professionali nell’anno 2000 senza aver chiesto all’ente di appartenenza la preventiva autorizzazione.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trieste chiedendo il rigetto della opposizione.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 22-6-2005 ha accolto l’opposizione.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui la s.p.a. RAS ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale affidato ad un unico articolato motivo depositando successivamente una memoria.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Deve poi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che, tra l’altro, non è stato parte del giudizio di merito), in conformità a quanto affermato dalla sentenza di questa stessa Corte 1-8-2008 n. 21029, in quanto a seguito della istituzione della Agenzia delle Entrate ad opera del D.Lgs. n. 300 del 1999, divenuta operativa dal 1-1-2001, quest’ultima deve considerarsi unica legittimata in relazione alla attuale controversia.

Per gli stessi motivi deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale della RAS nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dal punto di vista logico deve poi essere esaminata prioritariamente la doglianza contenuta nel ricorso incidentale con la quale la RAS, denunciando omessa e/o insufficiente motivazione, deduce la omessa pronuncia della sentenza impugnata in ordine alla eccezione formulata al punto 2) del ricorso introduttivo secondo cui l’Agenzia delle Entrate di Trieste era carente di potere ad emettere l’ordinanza ingiunzione suddetta, essendo invece competente al riguardo l’Agenzia delle Entrate di Pesaro, considerato che tanto il luogo dell’accertamento quanto quello della commissione della violazione sanzionata dovevano individuarsi in Pesaro.

La censura è fondata.

Infatti la questione che ne costituisce l’oggetto, pur essendo stata proposta espressamente in sede di precisazione delle conclusioni, è stata completamente ignorata dalla sentenza impugnata.

L’accoglimento del ricorso incidentale sotto il profilo illustrato comporta l’assorbimento dei due motivi del ricorso principale (con i quali si ribadisce l’obbligo, da parte di un soggetto privato che intende conferire un incarico professionale ad un medico dipendente dell’INAIL, della richiesta di autorizzazione all’amministrazione di appartenenza), e delle altre questioni sollevate nello stesso ricorso incidentale.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio relativamente ai rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e la società RAS, ad altro Giudice di Pace di Trieste; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo anche alla reciproca soccombenza, per compensare interamente le spese di giudizio tra il Ministero dell’Economia e la RAS.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale del Ministero dell’Economia e quello incidentale proposto dalla RAS nei confronti di quest’ultimo, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio relativamente ai rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e la RAS ad altro Giudice di Pace di Trieste, e compensa interamente le spese del giudizio stesso tra il Ministero dell’Economia e la RAS. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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