Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 19-04-2011, n. 15623 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.M. e La.Yl. ricorrono per la cassazione della sentenza in data 11.5.2010 della Corte di Appello di Genova con la quale è stata confermata l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e la determinazione della pena inflitta in primo grado. Entrambi, pur con distinti ricorsi, si dolgono della mancata concessione o della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, della misura della pena e specialmente chiedono che sia esclusa la pena stabilita per la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, a seguito della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della aggravante in questione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza deve essere annullata rilevando il Collegio che nella specie era stata contestata ad entrambi gli imputati la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, consistente nell’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale. Come è noto tale aggravante è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 5 luglio 2010 n. 249.

L’aggravante in questione è però stata considerata nella determinazione della pena, essendo stata per La.Yl. ritenuta equivalente alle attenuanti generiche e avendo determinato per L.M. uno specifico aumento di pena. Della stessa, invece, per effetto della sentenza di incostituzionalità, non si può tenere conto. Vi è dunque un problema di rideterminazione della pena per entrambi gli imputati che impone l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso alla Corte di appello di Genova.
P.Q.M.

La Corte:

– Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 66 c.p., n. 11 bis per entrambi i ricorrenti e rinvia per rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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