Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2367

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. D. D., cittadino burkinate, ha impugnato con il ricorso di primo grado il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Alessandria in data 12 settembre 2007 recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sul rilievo che l’interessato non ha dimostrato il possesso di redditi prodotti in Italia, presupposto ritenuto essenziale al fine del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 26, d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorso di primo grado si fonda sulla considerazione che il sig. D. D. è presidente del gruppo industriale MAS, che si occupa dello sviluppo edilizio in Africa, e che egli lavora in Italia per conto di tale gruppo industriale. Egli percepisce un reddito dell’ordine di 15.000 euro mensili, ancorché si tratta di reddito prodotto all’estero, che gli consentirebbe un adeguato tenore di vita in Italia, dove risiede con la propria famiglia (composta da una moglie e da due figli minori).

Ai sensi dell’art. 26, d.lgs. n. 286/1998, condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo sarebbe il possesso di un reddito adeguato, non anche che il reddito sia prodotto in Italia.

Con il ricorso di primo grado ci si duole inoltre che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della condizione familiare del ricorrente.

2. Il T.a.r. ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe, osservando che il provvedimento impugnato si fonda non solo sulla mancanza di reddito prodotto in Italia, ma anche sulla mancanza di prova di attività lavorativa svolta in Italia, atteso che le funzioni di vice presidente del consiglio di amministrazione dell’impresa S. s.p.a. risultano cessate il 13 luglio 2007.

3. Ha proposto appello l’originario ricorrente.

Deduce di essere inizialmente entrato in Italia in virtù di regolare visto di ingresso, ottenendo poi autorizzazione della direzione provinciale del lavoro di Taranto allo svolgimento di lavoro autonomo, e permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, d.lgs. n. 286/1998.

Scaduto nel 2005 il primo permesso di soggiorno, ne otteneva un altro, questa volta ai sensi dell’art. 26, d.lgs. n. 286/1998, con scadenza il 30 marzo 2007.

La questura negava l’ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo insussistenti sia i presupposti dell’art. 26 (reddito prodotto in Italia), sia quelli dell’art. 27 (autorizzazione della direzione provinciale del lavoro di Taranto), d.lgs. n. 286/1998.

Si duole l’appellante che:

a) nel corso del procedimento amministrativo non sarebbe stato messo in condizione di far valere le sue ragioni, tra l’altro non essendogli stato comunicato che avrebbe potuto ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, chiedendo un nuovo nulla osta alla direzione provinciale del lavoro;

b) errerebbe il Tar ad affermare che il ricorrente non svolgerebbe lavoro autonomo in Italia, atteso che l’attività di lavoro autonomo è stata documentata e comprovata;

c) ai fini dell’art. 26, sarebbe sufficiente il possesso di reddito adeguato, proveniente da fonte lecita, non occorrerebbe anche che il reddito sia prodotto in Italia;

d) andava considerata la posizione familiare dell’interessato;

e) l’amministrazione avrebbe avuto il dovere di informare il ricorrente della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ex art. 27;

f) cessato il rapporto di lavoro con S. s.p.a. e instaurato quello con MAS, sarebbe stato possibile ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 26, in quanto non costituisce condizione del rinnovo la permanenza del rapporto di lavoro con il medesimo datore;

g) il provvedimento impugnato sarebbe irragionevole perché non tiene conto dell’importante attività economica svolta in Italia dal ricorrente.

4. L’appello va accolto.

L’art. 26, d.lgs. n. 286/1998 indica i presupposti per lo svolgimento di lavoro autonomo in Italia, tra cui il possesso di reddito adeguato, derivante da fonte lecita.

Non è espressamente prescritto che il reddito debba essere prodotto in Italia, né questo si desume dal successivo art. 27, che consente il permesso di soggiorno fuori quota per i dirigenti di imprese estere aventi sede in Italia, ma non impedisce che per le stesse mansioni si possa ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 26 citato.

Che non sia necessario che il reddito adeguato sia prodotto in Italia risponde, del resto, a un criterio logico, atteso che il cittadino extracomunitario che giunge in Italia per svolgervi lavoro autonomo non necessariamente, nella fase iniziale di tale attività lavorativa, è in grado di produrre in Italia un reddito adeguato, anzi, essendo la regola che nella fase iniziale di un’attività lavorativa autonoma o imprenditoriale non si produca un reddito adeguato. Pertanto, la prova di un reddito adeguato prodotto in Italia rischia di essere una prova diabolica per gli stranieri appena giunti in Italia che chiedono un permesso per lavoro autonomo.

Un’interpretazione logica della disposizione induce a ritenere che sia sufficiente la prova del possesso di un reddito adeguato, non anche che sia prodotto in Italia.

Per effetto dell’accoglimento dell’appello, va annullato il provvedimento amministrativo impugnato con il ricorso di primo grado.

5. Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, considerata la novità della questione.

6. Gli atti del presente giudizio (provvedimento amministrativo impugnato, ricorso di primo grado, sentenza di primo grado, atto di appello e sentenza di appello) vanno trasmessi all’Agenzia delle entrate per la verifica della regolarità fiscale della posizione del ricorrente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Dispone che a cura della segreteria della sezione copia degli atti di cui in motivazione vadano trasmessi all’Agenzia delle entrate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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