Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 19-04-2011, n. 15622 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. J.M. ricorre per la cassazione della sentenza in data 6.7.2010 della Corte di Appello di Venezia con la quale è stata confermata l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis (dichiarata incostituzionale) e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, è stata ridotta la pena inflitta in primo grado.

Chiede cassarsi l’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p., lett. c) e b). Lamenta che si è verificata una violazione di legge sotto il profilo della violazione del divieto di "reformatio in peius", in quanto la Corte, pur pervenendo ad una pena inferiore a quella stabilita in primo grado, per effetto della diminuzione di pena relativa alla valutazione delle anzidette circostanze, è però partita da una pena base di 7 anni e 6 mesi di reclusione e 30.000,00 Euro di ammenda, mentre In primo grado la pena base era stata determinata in 6 anni e 27.000,00 Euro.
Motivi della decisione

1. Il ricorrente invoca sia la violazione della legge penale sostanziale che di quella processuale. Il ricorso è fondato con riferimento al primo profilo, mentre il secondo non merita considerazione risultando impropriamente e genericamente evocato.

La sentenza di primo grado aveva determinato la pena base in sei anni di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa; quella di appello la ha invece stabilita, in assenza di impugnazione sul punto da parte del rappresentante della pubblica accusa, in sette anni e sei mesi ed Euro 30.000,00. E’ stato così violato il divieto di reformatio in peius, precisato da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 40910 del 27.9.2005 rv. 232066, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, nel senso che "Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza ( art. 597 c.p.p., comma 4), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado". 2. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatolo con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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