Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2366 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

, Liguori e Buccellato per delega di Boschetti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 4974 del 11 maggio 2007 che ha accolto il ricorso proposto dalla T. Costruzioni srl avverso l’aggiudicazione in favore di essa appellante della gara d’appalto esperita dalla A. napoletana di mobilità spa per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dei lavori di impermeabilizzazione della copertura, di sostituzione dei lucernari e di integrazione del sistema di ventilazione forzata della sede aziendale sita in Napoli alla via nazionale delle Puglie 310.

Lamenta l’appellante la erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto illegittima la partecipazione alla gara di altro concorrente (ATI O. A. I.) la cui esclusione determinerebbe, in ragione di una diversa determinazione della media delle offerte ammesse nonché della soglia di anomalia, la aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente di primo grado (la cui offerta è invece risultata anormalmente bassa all’esito della gara aggiudicata alla odierna appellante).Recependo la conforme censura di primo grado, il Tar ha ritenuto che la mancata allegazione di un valido documento d’identità da parte del direttore tecnico della A. I. srl avrebbe dovuto determinare la sua esclusione della gara, con le conseguenze che si sono anticipate sul diverso esito della procedura selettiva.

2. Si è costituita in questo secondo grado di giudizio l’impresa T. srl per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto

3. All’esito dell’udienza camerale del 10 luglio 2007 questa sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della impugnata sentenza.

4.All’udienza pubblica del 29 marzo 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

5.1 La questione giuridica da dirimere attiene alla legittima partecipazione alla gara per cui è causa di un concorrente (ATI O. S. snc – A. I. srl), il quale ha prodotto le dichiarazioni relative al direttore tecnico (richieste dalla lex specialis di gara) corredate da un documento d’identità scaduto. Il punto nodale riguarda se la fattispecie in esame è assimilabile a quella di una carenza documentale insuscettibile di integrazione postuma, e come tale determinante la esclusione dalla selezione, ovvero della semplice incompletezza suscettibile di regolarizzazione. Come è noto, il compito dell’interprete nel tracciare il confine tra le categorie della incompletezza e della irregolarità documentale suppone il contemperamento di due opposte esigenze che devono coniugarsi in materia di procedure competitive pubbliche: da un lato, quella di osservare la par condicio competitorum e di evitare per tal via indebite rimessioni in termini per la produzione di documentazione richiesta ab initio dalla lex specialis di gara e, dall’altro, quella della massima partecipazione, che impone al contrario di non frustrare il gioco della concorrenza a mezzo di esclusioni dovute a ragioni di vacua forma.

Nel caso in esame la tesi dell’appellante, addotta a confutazione di quanto ritenuto dai giudici di primo grado, è che la produzione di un documento di identità scaduto a corredo di una dichiarazione imposta dalla lex specialis di gara non è di per sé inidonea ad assolvere la funzione propria di siffatta documentale aggiuntiva, che è quella di creare un collegamento identitatario tra l’autore della dichiarazione ed il titolare del documento di identità personale prodotto in copia, onde fornire un principio di prova sull’effettivo autore della dichiarazione. Non si verterebbe, in sostanza, nell’ipotesi dell’art. 45 del d.P.R. n. 445/2000 in cui, per comprovare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, è necessario necessariamente produrre un documento di identità valido, pena la necessità di una dichiarazione aggiuntiva dell’interessato circa la persistenza dei dati risultanti dal documento di identità scaduto.

5.2 La censura è fondata.

Rileva il Collegio che la funzione della produzione della copia fotostatica del documento di identità a corredo delle dichiarazioni da rendere dai concorrenti in sede di gara è indubbiamente quella di fornire un collegamento tra l’autore della dichiarazione ed il titolare del documento di identità, di tal guisa non ricorre la ipotesi del citato art. 45 del d.P.R. n. 445/2000, il quale ammette senza equipollenti, a sanatoria della scadenza di validità del documento di identità prodotto in copia, soltanto la dichiarazione aggiuntiva dell’interessato sulla persistenza della validità dei dati risultanti dal documento scaduto.

5.3 Per conseguenza, non vi è ragione di non applicare nella fattispecie in esame le regole generali in materia di dichiarazioni sostitutive (art. 71 d.P.R. cit.), secondo cui "qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità" e che " questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione".

D’altra parte l’art. 77bis del citato d.P.R. estende espressamente alla materia delle gare per l’affidamento di pubblici appalti la disciplina dettata in tema di dichiarazioni sostitutive, di tal che nessun ostacolo nella specie si frappone alla applicazione dell’istituto della regolarizzazione della produzione documentale.

5.4 Alla luce di quanto detto, correttamente l’ ATI tra O. e A. I. è stata ammessa alla regolarizzazione della documentazione e non è stata esclusa dalla selezione; la gara, pertanto, previa l’esclusione automatica per anomalia dell’offerta della T. Costruzioni srl, è stata aggiudicata legittimamente alla odierna appellante B. spa (in proprio e nella qualità di mandataria in ATI con A. S. srl).

6. Per concludere, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

7. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della controversia trattata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 4770/07), come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *