REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2010, n. 3 Norme in materia di edilizia sociale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 7 del 18 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’ ed oggetto

1. In attuazione dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 10
dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto
all’abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad
assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti
e di particolari categorie sociali.
2. La presente legge disciplina il sistema dell’intervento
pubblico nel settore dell’edilizia sociale attraverso:
a) l’individuazione delle modalita’ di assegnazione degli
alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;
b) l’ordinamento degli enti operanti in materia;
c) la definizione dei criteri per l’alienazione degli alloggi.

Art. 2

Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale

1. La presente legge si applica agli alloggi sociali:
a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a
totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della
Regione;
b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non
economici per le finalita’ proprie dell’edilizia sociale;
c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle
alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560
(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV.
2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi
acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli artt. 7 e 8 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di
abitazione e provvedimenti urgenti per l’edilizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell’art. 2 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l’edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell’art. 4 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore
delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell’art. 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per
fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilita’ abitative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli
alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
o convenzionata;
b) di servizio, ossia quelli per i quali la normativa vigente
prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente
disciplinare e senza contratto di locazione;
c) di proprieta’ degli enti pubblici previdenziali, purche’ non
realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato o della Regione;
d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla
legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).
4. Sono altresi’ esclusi dall’applicazione della presente legge,
limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti
ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti
occupanti, purche’ in possesso dei requisiti per la permanenza
nell’edilizia sociale.
5. La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di
assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi
che possono altresi’ essere esclusi dall’applicazione della presente
legge, nell’ambito delle seguenti tipologie:
a) alloggi che, per modalita’ di acquisizione, destinazione
funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico,
non sono utilizzabili per i fini propri dell’edilizia sociale;
b) alloggi utilizzabili per finalita’ socialmente rilevanti;
c) alloggi di proprieta’ degli enti pubblici non economici non
realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e
destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per
l’accesso all’edilizia sociale.

Art. 3 Requisiti per l’assegnazione 1. I requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti: a) essere residente o prestare attivita’ lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all’art. 5, comma 2. I comuni hanno facolta’, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni; b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprieta’ o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale; c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprieta’ o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a: 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone; 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone; 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone; 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o piu’ persone; d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprieta’ o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno; e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale; f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione; g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale; h) non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosita’, salvo che il debito conseguente a morosita’ sia stato estinto prima della presentazione della domanda; i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all’art. 19, comma 2. 2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini. 3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente. 4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell’assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonche’ successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all’art. 19, comma 2. 5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell’alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

Art. 4 Nucleo richiedente 1. Il nucleo richiedente e’ composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro. 2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non e’ richiesto per l’inclusione nel nucleo richiedente di: a) coniuge del richiedente; b) figli minori del richiedente; c) altro genitore di figli minori del richiedente; d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

Art. 5 Procedure per l’assegnazione degli alloggi 1. L’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale e’ di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali. 2. Ai fini dell’emissione dei bandi di concorso e dell’assegnazione degli alloggi, il territorio regionale e’ suddiviso negli ambiti territoriali di cui all’allegato A. 3. Il bando di concorso e’ emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilita’ alloggiativa e, comunque, almeno ogni quattro anni. 4. Il bando di concorso puo’ prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, quali giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non piu’ di due anni, anziani, invalidi, nuclei monogenitoriali con prole, per l’assegnazione di un massimo del 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria. 5. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l’emissione del successivo bando di concorso il comune ha facolta’ di aggiornare la graduatoria mediante l’inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande gia’ presentate. Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell’ultimo bando di concorso. 6. La graduatoria ha validita’ a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria, come aggiornata ai sensi del comma 5. 7. In assenza di richiedenti utilmente collocati in graduatoria, il comune puo’ effettuare l’assegnazione attingendo dalle graduatorie formate su bandi di concorso emessi da altri comuni del medesimo ambito territoriale. 8. Se il comune non provvede all’emissione del bando di concorso entro i quattro anni dal precedente bando, l’aliquota massima di assegnazioni effettuabili fuori graduatoria, ai sensi dell’art. 10, e’ ridotta del 50 per cento fino all’emissione del nuovo bando di concorso. 9. La Giunta regionale con il regolamento del bando di concorso e della graduatoria, da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce: a) le forme di pubblicita’, con riferimento alle modalita’ ed ai tempi di pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l’informazione ai cittadini, compresi quelli residenti all’estero; b) i contenuti del bando di concorso, con riferimento all’ambito territoriale di competenza, ai requisiti per la partecipazione, alle modalita’ ed ai termini di presentazione delle domande; c) le modalita’ di formazione delle graduatorie, con riferimento alle procedure ed ai tempi inerenti all’approvazione, alla pubblicazione ed ai ricorsi. 10. L’emissione dei bandi di concorso e le funzioni esecutive concernenti l’assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni alle Agenzie territoriali per la casa (ATC), con rimborso dei costi sostenuti.

Art. 6

Verifica delle domande

1. Il comune provvede alla raccolta delle domande, alla verifica
della loro regolarita’ e della sussistenza della documentazione.
2. A tal fine il comune, anche avvalendosi degli organi
dell’amministrazione dello Stato e degli altri enti locali, puo’
richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per
comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un
termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a
trenta giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori emigrati
all’estero il termine massimo per la presentazione dei documenti e’
prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. Le domande corredate dalla documentazione acquisita sono
trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nel bando di concorso, alla Commissione per la formazione della
graduatoria di cui all’art. 7. La scadenza del termine fissato nel
bando di concorso puo’ essere prorogata di sessanta giorni per bandi
di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente
superiore a 200 mila abitanti.

Art. 7 Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie 1. La graduatoria e’ formata da una Commissione di nomina regionale istituita presso l’ATC competente per territorio. La Giunta regionale definisce l’ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all’entita’ della domanda, eventualmente con la nomina di piu’ commissioni operanti presso la stessa ATC. 2. La Commissione verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti all’art. 3, commi 1 e 2, ed attribuisce i punteggi di cui all’art. 8, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso. 3. La Commissione e’ composta da: a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dalla Corte d’Appello; b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), su proposta dei comuni dell’ambito territoriale; c) un funzionario regionale; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu’ rappresentative a livello nazionale, designato d’intesa dalle medesime; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari piu’ rappresentative a livello nazionale, designato d’intesa dalle medesime; f) un rappresentante dell’ATC, nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di vicepresidente. 4. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede con propria determinazione alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 3, nonche’ dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti ed organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi della Commissione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, lettera c), da individuarsi da parte della struttura medesima. 5. La Commissione puo’ regolarmente funzionare quando siano nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute. 6. Entro trenta giorni dalla nomina, il presidente convoca la Commissione. Se non provvede entro tale termine, alla convocazione provvede il vicepresidente. 7. Per la validita’ delle deliberazioni e’ sufficiente la partecipazione di quattro dei componenti della Commissione. In caso di parita’ di voti prevale il voto del presidente. 8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati. 9. La segreteria della Commissione e’ formata da dipendenti dell’ATC. Tra essi la Commissione sceglie il segretario. 10. Ai componenti della Commissione e’ attribuito un compenso stabilito con deliberazione della Giunta regionale. La copertura di spesa e’ assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia sociale ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.

Art. 8 Punteggi da attribuire ai richiedenti 1. Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative: a) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili; b) richiedenti che devono lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di eta’, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo; c) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti uno o piu’ soggetti con anzianita’ di contribuzione nella gestione case per i lavoratori (GESCAL); d) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente. Per alloggio scadente si intende l’unita’ immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a piu’ unita’ immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresi’ l’immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell’unita’ immobiliare: 1) elementi propri dell’unita’ immobiliare: 1.1) pavimenti; 1.2) pareti e soffitti; 1.3) infissi; 1.4) impianto elettrico; 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 1.6) impianto di riscaldamento; 2) elementi comuni: 2.1) accessi, scale e ascensore; 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere; e) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio privo di servizio igienico completo o provvisto di servizio igienico esterno all’abitazione o in comune con altre famiglie. Per servizio igienico incompleto si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca; f) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio non adeguato per dimensioni; g) richiedenti che abitano da almeno due anni con il nucleo richiedente, composto da almeno due unita’, in uno stesso alloggio con altro o piu’ nuclei familiari, anche essi composti da almeno due unita’; h) richiedenti con ISEE di entita’ inferiore, rispettivamente, al 30, al 50 ed al 70 per cento del limite di accesso; i) richiedenti che debbono abbandonare l’alloggio: 1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro; 2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita’ o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorita’ competente non oltre tre anni prima della data del bando di concorso; 3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto; 4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto; l) richiedenti che hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta’, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attivita’ lavorativa, anche se con uno o piu’ minori a carico; m) richiedenti che contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando di concorso o che lo hanno contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso; n) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti invalidi con grado di invalidita’ almeno pari al 67 per cento, malati di Aids conclamato, minori o anziani con difficolta’ persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell’eta’, anche in relazione all’anzianita’ ed alla presenza di barriere architettoniche; o) cittadini italiani emigrati all’estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza; p) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attivita’ lavorativa e stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato; q) nuclei richiedenti composti da almeno cinque persone; r) richiedenti gia’ inseriti in precedenti graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale; s) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale; t) coniuge superstite o figlio di appartenente alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonche’ coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro.

Art. 9 Accertamento dei requisiti 1. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all’assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a cio’ abilitati, accertamenti volti a verificare l’esistenza dei requisiti. 2. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all’assegnazione ed alla gestione degli alloggi, nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, conducono le opportune verifiche presso gli uffici competenti, dandone comunicazione all’interessato. 3. In pendenza di tali accertamenti, i richiedenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze delle verifiche, la loro posizione in graduatoria puo’ essere modificata.

Art. 10 R i s e r v e 1. I comuni sono autorizzati ad assegnare un’aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all’unita’ superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’art. 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un’ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la meta’ per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo. 2. Per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono comunque sussistere i requisiti prescritti all’art. 3. 3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia’ assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza. 4. La Commissione di cui all’art. 7, previa verifica dei comuni interessati, accerta i requisiti. 5. In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest’ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all’art. 3, purche’ nell’ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l’ente gestore stipula con l’assegnatario una specifica convenzione a termine. 6. In caso di calamita’ naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune puo’ utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamita’ stessa, non possono risiedere nell’abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all’aliquota massima prevista dal comma 1.

Art. 11 Assegnazione alle Forze dell’ordine ed ai Vigili del fuoco 1. Gli appartenenti alle Forze dell’ordine ed ai Vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) ed i). 2. La Commissione di cui all’art. 7 pone i richiedenti di cui al comma 1, in un’apposita graduatoria, dalla quale i comuni attingono per l’assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi. 3. Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1, la possibilita’ di richiedere l’accesso agli alloggi di edilizia sociale, i comuni informano la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo in merito ai bandi di concorso emessi. 4. I comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti alle Forze dell’ordine ed ai Vigili del fuoco, nell’ambito dell’aliquota di cui all’art. 10, comma 1. Per il possesso dei requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 12

Ente competente alle assegnazioni

1. All’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale provvede il
comune nel cui territorio gli alloggi sono situati.
2. Se il comune non provvede all’assegnazione entro novanta
giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell’alloggio, per
il tempo eccedente corrisponde all’ente gestore il corrispettivo
delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e
fiscali sostenute, nonche’ la quota minima di cui all’art. 19, comma
5. Il termine di novanta giorni e’ elevato a centoventi giorni per i
comuni ad alta tensione abitativa. Il regolamento di cui all’art. 2,
comma 5, individua le fattispecie per cui i corrispettivi a carico
del comune non sono dovuti.
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
dell’inquilinato, con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5,
definisce le modalita’ di comunicazione dell’avvenuta assegnazione,
di scelta dell’alloggio, dell’eventuale rinuncia e di stipula della
convenzione di locazione.
4. La convenzione di locazione ha durata quadriennale ed e’
tacitamente rinnovata al perdurare dei requisiti di permanenza.
5. In caso di impossibilita’ di assegnazione a soggetti aventi
titolo, puo’ essere autorizzata, nei modi e nei casi individuati con
il regolamento di cui all’art. 2, comma 5, l’esclusione temporanea di
alloggi di edilizia sociale dall’applicazione delle norme del
presente capo.

Art. 13

Successione nella domanda e nell’assegnazione

1. In caso di decesso del richiedente o dell’assegnatario, gli
succedono nella domanda, nella graduatoria o nell’assegnazione,
nell’ordine, il coniuge, i figli, il convivente more uxorio, gli
ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri
componenti del nucleo come definito all’art. 4, comma 1.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede
all’eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi
alla decisione del giudice od alla volonta’ delle stesse parti
espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale. In caso
di cessazione della convivenza more uxorio, l’ente gestore provvede
all’eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi
alla volonta’ delle parti o, in difetto di accordo, in favore del
convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore
del soggetto con situazione economica piu’ sfavorevole.
3. Se l’assegnatario, titolare della convenzione di locazione da
almeno cinque anni, chiede la risoluzione della stessa per il
trasferimento della residenza in altra abitazione o presso
istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, i
componenti del nucleo richiedente possono subentrare nella
convenzione secondo l’ordine indicato al comma 1. Il subentrante,
purche’ risulti anagraficamente residente nell’alloggio da almeno tre
anni, presenta domanda di voltura della convenzione di locazione nei
sessanta giorni successivi al rilascio dell’alloggio da parte
dell’assegnatario.
4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, l’ente gestore verifica, al
momento della successione nell’assegnazione, che il subentrante e gli
altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei
requisiti per la permanenza nell’assegnazione degli alloggi di
edilizia sociale. Nel caso previsto al comma 3, l’ente gestore
verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione di
locazione, che siano congiuntamente in possesso dei requisiti per la
permanenza nell’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale chi si
trasferisce, chi subentra e gli altri componenti del nucleo
richiedente.

Art. 14 Cambi alloggio 1. Ai fini dell’eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale, nonche’ di disagi abitativi di carattere sociale, e’ possibile ricorrere a: a) programmi di mobilita’ dell’utenza predisposti dall’ente gestore; b) cambi alloggio su richiesta dell’assegnatario; c) cambi consensuali di alloggio tra assegnatari. 2. L’ente gestore puo’ disporre la mobilita’ dell’utenza anche qualora venga meno l’esigenza per il nucleo di disporre di un alloggio privo di barriere architettoniche o per ragioni di tutela della civile convivenza. 3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato, con il regolamento dei cambi alloggio da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, relativamente alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 ed anche con riferimento ad ipotesi di mobilita’ tra le province: a) le modalita’ e le procedure di pubblicazione e di informazione all’utenza; b) i limiti di effettuazione e di imposizione dei cambi alloggio e le relative conseguenze sull’applicazione del canone di locazione; c) le forme di tutela per le categorie disagiate.

Art. 15 Esclusione dalla graduatoria 1. Il richiedente utilmente collocato in graduatoria e’ escluso dalla stessa se: a) perde prima del provvedimento comunale di assegnazione uno o piu’ dei requisiti di cui all’art. 3; b) l’inserimento in graduatoria e’ stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. 2. Il comune dispone l’esclusione dalla graduatoria, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all’art. 7 limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a). 3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato, con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalita’ di esclusione dalla graduatoria.

Art. 16

Annullamento dell’assegnazione

1. L’annullamento dell’assegnazione e’ disposto se
l’assegnatario:
a) perde prima della stipula della convenzione di locazione uno
o piu’ dei requisiti di cui all’art. 3;
b) rifiuta di stipulare la convenzione di locazione relativa ad
un alloggio adeguato alla composizione del nucleo.
2. Il comune dispone l’annullamento dell’assegnazione che
comporta altresi’ l’esclusione dalla graduatoria, previa acquisizione
del parere della Commissione di cui all’art. 7, limitatamente alla
fattispecie di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
dell’inquilinato, con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5,
disciplina le procedure e le modalita’ di annullamento
dell’assegnazione.

Art. 17

Decadenza

1. L’assegnatario decade dal titolo a mantenere l’alloggio
condotto in locazione se, successivamente alla stipula della
convenzione di locazione:
a) non occupa l’alloggio entro sessanta giorni dalla stipula
della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo
impedimento;
b) perde uno o piu’ dei requisiti di cui all’art. 3, fatta
eccezione per il requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera i),
nei limiti indicati nel regolamento di cui all’art. 19, comma 2;
c) trasferisce volontariamente altrove la residenza o abbandona
volontariamente l’alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva
preventiva autorizzazione dell’ente gestore;
d) si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo
che la morosita’ non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui all’art. 19, comma 2;
e) non produce, nonostante apposita diffida, la documentazione
richiesta per il censimento di cui all’art. 3, comma 5, salvo che la
mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria,
in quanto dipendente da particolari condizioni dell’assegnatario,
quali invalidita’, anzianita’, analfabetismo o altre particolari
gravi cause.
2. Il comune, su segnalazione dell’ente gestore e previa
acquisizione del parere della Commissione di cui all’art. 7
limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera b), dispone
la decadenza di cui al comma 1 che comporta la rescissione della
convenzione di locazione.
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
dell’inquilinato, con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5,
disciplina le procedure e le modalita’ di pronunciamento della
decadenza.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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