Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2364

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso per l’annullamento del provvedimento del Questore di Perugia 20 giugno 2005, con il quale era stato revocato il permesso di soggiorno "per motivi umanitari" già rilasciato al ricorrente.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza 17 ottobre 2006, n. 5483, sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata, limitatamente all’ordine di espulsione del 2 giugno 2006, emesso a seguito del parere negativo del 7 aprile 2005, affetto da errore materiale.

Tra gli atti depositati con il ricorso in appello si rinviene la nota del Ministero dell’interno (Commissione nazionale per il diritto d’asilo) 13 luglio 2006, prot. n. 1670 nella quale si afferma esplicitamente che la Commissione "chiede di non voler considerare (…) il provvedimento emesso il 7 aprile 2005, in seguito ad un mero errore materiale da parte dell’allora commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato".

Tale atto ritira il precedente "provvedimento" del 7 aprile 2005, che costituiva il presupposto del decreto del Questore di Perugia del 20 giugno 2005, impugnato in primo grado.

Il ricorso in esame deve essere quindi dichiarato improcedibile in quanto l’atto impugnato in primo grado non può più esplicare i propri effetti, essendo venuto meno il presupposto sul quale era stato adottato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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