Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2362 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 396 del 21 febbraio 2006 che ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dal signor V. M. per la esecuzione della sentenza n. 2815 del 14 luglio 2005 recante la condanna dell’Amministrazione dell’interno al pagamento in favore dell’odierno appellato, all’epoca dei fatti commissario capo della Polizia di Stato, di talune somme di denaro a titolo di compenso sostitutivo per ferire non godute negli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Assume l’appellante Amministrazione che erroneamente il Tar avrebbe dato esecuzione, con sentenza di accoglimento sul ricorso per ottemperanza dell’interessato, alla citata sentenza n. 2815/2006, senza avvedersi che all’epoca della decisione era venuta meno l’efficacia di titolo esecutivo per essere stata l’efficacia esecutiva della predetta sentenza sospesa con ordinanza cautelare di questo Consiglio di Stato n. 5648 del 2005.

3. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.

4. All’udienza del 29 marzo 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la sentenza.

5. Rileva il Collegio che l’ appello è divenuto improcedibile. La questione è stata rilevata in ufficio in udienza, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., come da verbale di udienza.

Con sentenza n. 8100 del 18 novembre del 2010 questo Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi dell’odierno Ministero avverso la sentenza del Tar Veneto n. 2815 del 2005, la quale pertanto ha trovato piena conferma nel merito.

Ne consegue che il presente ricorso, col quale si lamenta la erroneità della gravata sentenza per aver la stessa accolto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tar Veneto n. 2815/2005 nonostante la sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva (disposta con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5648/2005), è divenuto improcedibile nel momento in cui, con il rigetto nel merito dei ricorsi in appello, è stata ripristinata l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, della cui ottemperanza qui si tratta. Nessun interesse infatti potrebbe sussistere, allo stato attuale, in capo all’Amministrazione appellante, a che sia interrotta una procedura esecutiva che oggi è sorretta da un titolo giuridico definitivo per essere portata a completa attuazione.

L’appello va dunque dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

6. Le spese del secondo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda ed al suo particolare epilogo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (Rg n. 4367/06), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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