REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2010, n. 1

Regolamento regionale recante: «Integrazioni all’art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 5 del 4 febbraio 2010)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Visto il regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-13156 del 1°
febbraio 2010;

Emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: «Integrazioni all’art. 32 del
regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio
idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera
j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)».
Art. 1

Integrazioni all’art. 32
del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R

1. Dopo il comma 6 dell’art. 32 del regolamento regionale 28
luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione
interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della legge regionale
17 gennaio 2008, n. 2), e’ aggiunto, infine, il seguente:
«6-bis. I comuni e le gestioni associate competenti, nelle more
dell’approvazione dei piani disciplinanti l’uso del demanio di cui
all’art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2008, qualora ritenuto
necessario, nell’ambito del riordino dei posti barca esistenti,
possono, per l’anno 2010 e per i soli ormeggi posti nei porti
turistici gia’ definiti di interesse comunale, applicare le tariffe
comunali vigenti nell’anno 2009.».

Art. 2 Urgenza 1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi dell’art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 1° febbraio 2010. BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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