Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2361 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Signor R. S. ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio – Roma, sezione III, n. 9935 del 26 ottobre 2005, che rigettava il ricorso da lui avanzato per l’annullamento, oltre che avverso il decreto in data 21/4/2005 del Direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l’istruzione, applicativo dell’articolo 1octies della legge 31/3/2005, n. 43, anche avverso il decreto 23/5/2005, n. 4774, del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia, con il quale sono state rideterminate, agli effetti del citato articolo 1octies, le graduatorie regionali del concorso per i dirigenti scolastici come sopra indetto e riservato ai docenti che abbiano esercitato con formale incarico le funzioni per almeno tre anni.

Successivamente, con lettera in data 20 settembre 2010, sottoscritta dal ricorrente signor R. S. e dal difensore avvocato Pasquale Marotta, premesso che il ricorrente stesso, avendo partecipato al concorso ordinario per dirigente scolastico, nelle more del presente giudizio veniva nominato in ruolo e che pertanto egli non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla sua definizione, si comunicava la rinuncia al ricorso in oggetto per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio prende atto dell’avvenuta rinuncia, che è rituale, e per l’effetto dichiara estinto il ricorso, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a.

Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara estinto stesso per rinuncia.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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