Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 19-04-2011, n. 15616 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 2 aprile 2004 Br.Al. mentre procedeva in ora notturna alla guida della propria autovettura, non si avvedeva per tempo che l’Ape Piaggio che procedeva davanti a lui si era ribaltata e la urtava; a seguito dell’incidente decedeva il guidatore dell’Ape, C.A., ed il terzo trasportato M. A..

La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto il Br., lo riteneva responsabile e lo condannava alla pena di giustizia oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili cui riconosceva una provvisionale.

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso a questa Corte le parti civili M. lamentandosi della omessa condanna del responsabile civile HDI assicurazioni spa, citato e costituito nel processo, in solido con l’imputato al risarcimento dei danni, alla provvisionale ed alle spese.

3. Nell’interesse del responsabile civile HDI assicurazioni è stata presentata una memoria con la quale si sottolinea che il responsabile civile è mero litisconsorte processuale nei cui confronti non può affermarsi alcuna colpa, onde la sua condanna sarebbe del tutto discrezionale. Rileva inoltre che HDI assicurazioni era l’istituto assicuratore del veicolo condotto dall’imputato Br. e che all’epoca della notifica della sua citazione in giudizio secondo la riforma derivante dalla introduzione del codice delle assicurazioni, il terzo trasportato ( M.) doveva formulare le proprie richieste risarcitorie nei confronti del proprio vettore ( C.) e del relativo assicuratore società AVIVA ITALIA.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Al riguardo è sufficiente ricordare il principio secondo cui la condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede penale soltanto a carico dell’imputato, e non anche del responsabile civile, regolarmente citato, non inficia la decisione agli effetti civili, poichè il vincolo di solidarietà tra imputato e responsabile civile ha efficacia "ope legis", indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile in sede penale (così sezione 4, sentenza n 10605 del 10.5.1991 rv 188603). Principio confermato anche in epoca più recente dalla 3^ sezione della Corte con sentenza n 22118 del 9.4.2008 rv 240046, secondo cui l’imputato – ed ovviamente anche la parte civile – non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest’ultimo e l’imputato ha efficacia "ope legis", indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile citato in sede penale.

Ne deriva che il presente ricorso non è sorretto da un interesse giuridicamente apprezzabile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali mentre il Collegio non ritiene di condannare le stesse alla Cassa ammende atteso che la questione dalla medesima posta non può ritenersi assolutamente irragionevole.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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