Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2359 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (C.O.N.S.O.B.), al fine di ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal signor P. V. e, per l’effetto, ha annullato la delibera C.O.N.S.O.B. in data 17 novembre 1998, n. 11701, con cui il ricorrente è stato sospeso per quattro mesi dell’Albo dei promotori finanziari.

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il provvedimento viziato per difetto di motivazione, nella parte relativa all’individuazione del titolo di responsabilità, non risultando chiaro se l’illecito sia stato contestato dalla C.O.N.S.O.B. a titolo di dolo o di colpa.

2. La C.O.N.S.O.B. chiede la riforma della sentenza deducendo i seguenti motivi:

difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni alle sanzioni inflitte dalla Consob ai promotori finanziari spetta al giudice ordinario;

erroneità nel merito della sentenza impugnata laddove ha ritenuto perplessa la motivazione, risultando al contrario chiaro che al signor V. è stato contestato un illecito doloso.

3. All’udienza dell’8 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L’appello merita accoglimento.

5. Deve, in primo luogo, respingersi il motivo con cui si fa valere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario.

Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. l) del Codice del processo amministrativo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

E’ vero che tale norma è entrata in vigore il 16 settembre 2010, successivamente, quindi, rispetto alla proposizione del ricorso di primo grado, momento in cui la giurisdizione sulla controversia in esame, avente ad oggetto l’impugnazione di una sanzione interdittiva inflitta ad un promotore finanziario, doveva, invece, ritenersi devoluta alla giurisdizione ordinaria (cfr., in tal senso, Cass., SS.UU., 11 febbraio 2001, n. 9383; 11 febbraio 2003, n. 1992; 22 luglio 2004, n. 13703, tutte puntualmente citate dall’Amministrazione appellante).

Tuttavia, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione il principio della sancito dall’art. 5 del Codice di procedura civile, secondo cui la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda".

Tale principio, infatti, come più volte hanno precisato le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,SS.UU., 20 settembre 2006, n. 20315; 12 novembre 2002 n. 15885; 25 maggio 2001, n. 225) trova la sua ragion d’essere in esigenze di economia processuale perché è diretto a favorire, e non già ad impedire, la perpetuatio iurisdictionis e trova perciò applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non invece nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (in questi termini cfr. anche Cons. Stato, V, 20 maggio 2003, n. 2378).

Ne discende allora che, alla luce dell’art. 133, lettera l) Cod. proc. amm. la giurisdizione è del giudice amministrativo.

6. Nel merito, l’appello è fondato.

A differenza di quanto ha ritenuto il giudice di primo grado non sussiste la presunta perplessità del provvedimento in ordine all’individuazione del criterio di imputazione (dolo o colpa) dell’illecito addebitato al V.. Il provvedimento rileva, infatti, in modo piuttosto chiaro che costui "ha conosciuto" le operazioni negoziate dal signor Coluzzi "e ha partecipato a tale operatività".

Risulta, quindi, evidente che al signor V. è stata addebitata la piena partecipazione dolosa all’attività di gestione abusiva dei patrimonio.

In senso contrario non può invocarsi il passaggio motivazionale, valorizzato invece dal Tribunale amministrativo regionale per dedurne la perplessità della motivazione, in cui si legge "dell’operatività posta in essere per conto della clientela attribuitagli il V. aveva modo di conoscere" (e, dunque, secondo il primo giudice, "implicitamente avrebbe dovuto conoscere, ma colpevolmente non conobbe").

Come correttamente rileva l’Amministrazione nell’atto di appello, nel contesto complessivo del provvedimento, quell’espressione vuole solo ribadire che il V. era certamente a conoscenza delle operazioni poste in essere da Coluzzi, e quindi non poteva difendersi, come aveva fatto nelle controdeduzioni, sostenendo che il Coluzzi aveva operato a sua insaputa. Infatti, quel passaggio motivazionale prosegue specificando che le provvigioni generate dalle operazioni eseguite dal Coluzzi venivano accreditate a favore del V., il quale per questo non poteva sostenere di ignorarle.

7. L’appello deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado devono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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