REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 2 Regolamento regionale recante: «Disciplina dell’albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 6 dell’11 febbraio 2010)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-13187 dell’8
febbraio 2010

Emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: «Disciplina dell’albo delle
imprese forestali del Piemonte (art. 31, legge regionale 10 febbraio
2009, n. 4)».
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi
e delle finalita’ della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4
(Gestione e promozione economica delle foreste), l’Albo delle imprese
forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell’art. 31 della legge
regionale n. 4/2009.
In particolare, il presente regolamento:
a) individua i soggetti che hanno titolo per l’iscrizione
all’Albo;
b) stabilisce gli effetti dell’iscrizione all’Albo;
c) stabilisce le modalita’ per la tenuta e l’aggiornamento
dell’Albo;
d) definisce i tempi e le modalita’ per l’iscrizione nonche’ i
casi di sospensione, cancellazione e decadenza;
e) definisce le modalita’ con cui e’ promossa la qualificazione
delle imprese iscritte all’Albo.

Art. 2 Imprese forestali 1. Ai fini del presente regolamento, per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori, opere e servizi in ambito forestale, ovvero attivita’ comprendenti tagli di utilizzazione, miglioramenti forestali, cure colturali, ripuliture, sfolli, tagli intercalari, diradamenti, difesa fitosanitaria, viabilita’ forestale, rimboschimenti ed imboschimenti, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, gestione del verde arboreo (escluso quello urbano), sistemazioni idraulico forestali eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica. 2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie: a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell’interesse di terzi, attivita’ in ambito forestale; b) categoria II: imprese agricole come definite all’art. 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione; d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno; e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attivita’ di vivaistica forestale previste all’art. 5 della legge regionale n. 4/2009 o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attivita’ in ambito forestale.

Art. 3

Effetti dell’iscrizione all’Albo

1. L’iscrizione all’Albo e’ volontaria e gratuita.
2. L’iscrizione all’Albo e’ condizione necessaria per:
a) beneficiare dell’estensione delle norme di cui all’art. 17
della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane), ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 227/2001;
b) eseguire interventi selvicolturali su aree di proprieta’ o
possesso pubblico nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell’art.
14 della legge regionale 4/2009, la comunicazione corredata da
relazione tecnica o l’autorizzazione regionale, anche quando, per la
stessa tipologia di interventi, sia possibile presentare la
comunicazione semplice ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge
regionale n. 4/2009;
c) eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di
finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprieta’ privata,
nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell’art. 14 della legge
regionale n. 4/2009, la comunicazione corredata da relazione tecnica
o l’autorizzazione regionale, anche quando, per la stessa tipologia
di interventi, sia possibile presentare la comunicazione semplice ai
sensi dell’art. 11, comma 5, della legge regionale n. 4/2009.
3. L’iscrizione all’Albo e’ condizione preferenziale per:
a) ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprieta’ o
possesso pubblico, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 227/2001;
b) accedere ad agevolazioni in ambito forestale;
c) l’aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di
proprieta’ pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica.
4. L’iscrizione all’Albo puo’ costituire elemento di valutazione
nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale
con il sistema dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
5. L’Albo puo’ essere utilizzato dalle amministrazioni locali per
finalita’ connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del
patrimonio boschivo.

Art. 4

Articolazioni dell’Albo

1. L’Albo e’ articolato in due sezioni:
a) sezione A: imprese forestali con sede legale in Piemonte che
svolgono attivita’ comprese nelle categorie di cui all’art. 2, comma
2;
b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in
Piemonte e imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre
regioni.

Art. 5 Gestione dell’Albo 1. L’Albo e’ conservato presso la struttura regionale competente in materia forestale che provvede: a) alla formazione e al mantenimento dell’Albo; b) al suo aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della presentazione di nuove istanze e delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese gia’ iscritte; c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione; d) a favorire l’accesso alla versione informatizzata dell’Albo sui sistemi informativi regionali; e) a promuoverne la conoscenza e l’utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalita’ di utilizzo delle stesse.

Art. 6

Requisiti per l’iscrizione

1. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo le imprese forestali in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la
competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con attivita’ prevalente o secondaria di «Silvicoltura e altre
attivita’ forestali» (codice ATECO 02.10.00) o «Utilizzo di aree
forestali» (codice ATECO 02.20.00) o ad analoghi registri dello Stato
di appartenenza per le imprese aventi sede legale all’estero per
attivita’ equivalenti;
b) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, ne’ essere sottoposte ad alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la
richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia
ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che
abbiano comportato condanna penale definitiva;
d) non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella
realizzazione di opere o servizi nell’anno precedente alla richiesta;
e) non aver riportato sanzioni interdittive di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di
personalita’ giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
f) non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta,
alcuna delle sanzioni amministrative previste dall’art. 36 della
legge regionale 4/2009 per importi superiori a 10.000,00 euro.
2. Le imprese che intendono chiedere l’iscrizione alla sezione B
dell’Albo devono avere realizzato nell’ultimo triennio un volume
minimo di utilizzazioni forestali di 1.500 metri cubi.
3. A decorrere dal 1° giugno 2013, le imprese devono dimostrare,
oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, di avere nel
proprio organico:
a) almeno un addetto, legato all’impresa in modo stabile ed
esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze
tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di
formazione professionale ai sensi della normativa vigente o
riconosciute dai soggetti territorialmente competenti;
b) almeno un addetto che abbia partecipato, nel triennio
precedente alla richiesta di iscrizione e di conferma
dell’iscrizione, ad attivita’ formative, di addestramento o di
riqualificazione professionale pari ad almeno quattro
ore/anno/addetto.
4. Il possesso dei requisiti e’ dimostrato con idonee
certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa).
5. A decorrere dal 1° giugno 2013, le imprese boschive di cui
all’art. 4, comma 1, lettera b), dimostrano di aver realizzato il
volume minimo di utilizzazioni forestali previsto dal comma 2:
a) attraverso le modalita’ di cui all’art. 14 della legge
regionale n. 4/2009, per interventi eseguiti in Piemonte;
b) in conformita’ a quanto previsto dalle normative locali, per
interventi eseguiti fuori dal territorio piemontese.

Art. 7 Procedimento per l’iscrizione 1. La domanda di iscrizione all’Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti e all’elenco completo delle macchine, attrezzature e mezzi posseduti, nonche’ degli eventuali dipendenti, e’ presentata alla struttura regionale competente, per il tramite degli sportelli forestali di cui all’art. 15 della legge regionale n. 4/2009 ed utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli stessi. 2. Le imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte, all’atto della richiesta di iscrizione all’Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni. 3. La struttura regionale competente: a) effettua il controllo sui documenti presentati; b) provvede, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, all’iscrizione all’Albo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all’impresa interessata nei trenta giorni successivi. La mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda; c) provvede, in caso di esito negativo dell’istruttoria, agli adempimenti di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all’impresa interessata il diniego di iscrizione.

Art. 8 Conferma di iscrizione 1. Le istanze di conferma sono presentate alla struttura regionale competente dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l’iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale. 2. Per le istanze di conferma si applicano le disposizioni di cui all’art. 7.

Art. 9

Sospensione e reintegrazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di
avvio del procedimento, dispone la sospensione dall’Albo nei seguenti
casi:
a) istanza dell’impresa;
b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti
previsti dall’art. 6;
c) qualora l’istanza di conferma di iscrizione non sia stata
presentata conformemente a quanto disposto dall’art. 8.
2. La sospensione e’ disposta entro sessanta giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento ed e’ comunicata all’impresa
interessata entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento, con
raccomandata con avviso di ricevimento, e con l’invito a definire la
propria posizione nei successivi centocinquanta giorni.
3. A seguito dell’adempimento da parte dell’impresa di quanto
richiesto ai sensi del comma 2, la struttura regionale competente
provvede a reintegrare l’impresa nell’Albo; in caso contrario, ne
dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all’art. 10.

Art. 10 Cancellazione 1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall’Albo nei seguenti casi: a) istanza dell’impresa; b) perdita o falsa dichiarazione di uno o piu’ requisiti di cui all’art. 6; c) cessazione dell’attivita’; d) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell’art. 9. 2. La cancellazione dall’Albo e’ disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed e’ comunicata all’impresa interessata entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento. 3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento. 4. Le imprese cancellate dall’Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all’art. 6 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

Art. 11

Qualificazione professionale

1. La Regione promuove e finanzia la formazione professionale in
campo forestale ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n.
4/2009.
2. Le imprese di cui alla sezione A hanno accesso prioritario
alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1.
3. Il possesso delle competenze professionali di cui all’art. 6,
comma 2 puo’ essere dimostrato secondo le modalita’ previste dal
regolamento di cui all’art. 13 della legge regionale n. 4/2009.

Art. 12

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a
decorrere dal 1 ° ottobre 2010, salvo le disposizioni di cui all’art.
3, comma 2, lettere b) e c) che si applicano a decorrere dalla
stagione silvana 2011-2012.
2. L’albo regionale delle imprese forestali istituito in via
sperimentale con deliberazione della Giunta regionale n. 66-9492 del
26 maggio 2003 cessa i propri effetti a decorrere dal 30 settembre
2010.
3. Le imprese di cui alla sezione A e B e con sede legale in
Piemonte, iscritte all’albo di cui al comma 2 entro la data di
approvazione del presente regolamento, possono chiedere entro il 30
giugno 2010, con le modalita’ stabilite all’art. 7, la transizione
nell’Albo di cui all’art. 4 usufruendo a tal fine di uno specifico
servizio di consulenza forestale istituito dalla Regione Piemonte.
4. Fino all’avvio dell’operativita’ degli sportelli forestali di
cui all’art. 15 della legge regionale n. 4/2009, le domande di
iscrizione e conferma di iscrizione sono presentate alla struttura
regionale competente.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Torino, 8 febbraio 2010

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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